Il Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare) proscioglie il Bisceglie Silvestro Carbotti, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del club nerazzurro in relazione al caso Boljat. "La Procura Federale -si legge nel lungo comunicato emesso qualche minuto fa- ha ricostruito la successione dei pagamenti effettuati in favore del calciatore ed è pervenuta alle seguenti conclusioni in questa sede rassegnate: - gli emolumenti relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e parte della mensilità di ottobre 2018 sono stati saldati con assegno bancario di euro 7.127,31 incassato in data 30 luglio 2018; - la rimanente parte dovuta per il mese di ottobre è stata saldata con bonifico bancario di euro 913,00 del 17 dicembre 2018; - per le mensilità di novembre e dicembre 2018, i relativi versamenti sono stati effettuati, rispettivamente in data 6 e 7 febbraio 2019, mediante bonifico; - i mesi di gennaio e febbraio 2019 sono stati pagati con bonifico datato 11 marzo 2019, per l’importo complessivo di euro 3.067,00. Agli atti esiste anche una transazione, sottoscritta in data 29 marzo 2019 tra le parti del rapporto finalizzata al componimento bonario delle pendenze economiche maturate e maturande. All’esito dell’approfondito esame degli atti del procedimento, il Tribunale rileva che le uniche mensilità per le quali, ad oggi, potrebbe ipotizzarsi un ritardo nel pagamento degli emolumenti sono quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2018 e ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Queste le uniche mensilità che la società avrebbe corrisposto oltre i trenta giorni previsti per l’esecuzione del lodo arbitrale. Su tale circostanza ha concordato anche la Procura che ha, infatti, calibrato l’accusa sul tardivo pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2018. Sennonché, nessun tardivo adempimento è imputabile alla società con riguardo alle suddette mensilità. Il lodo arbitrale aveva accertato come dovute le somme la cui scadenza era maturata al momento della decisione. E altrimenti non avrebbe potuto essere, non potendosi infatti qualificare debitore un soggetto prima della scadenza del termine per adempiere. Per i restanti ratei, in scadenza successiva alla pubblicazione del lodo, il provvedimento del Collegio arbitrale non avrebbe potuto imporre l’obbligo del pagamento ad una scadenza anticipata (id est, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo) rispetto a quella giuridicamente prevista nella legislazione sportiva, poiché il credito (non ancora scaduto) difettava dei requisiti di liquidità ed esigibilità. Il lodo ha potuto solo accertare, in parte qua, l’esistenza e la fondatezza dell’obbligazione pecuniaria a carico della società".

"Ebbene, alla stregua di quanto è emerso all’esito del presente dibattimento, le menzionate mensilità (novembre e dicembre 2018) risulterebbero corrisposte nel rispetto dei termini fissati nella normativa federale, ossia entro la data del 16 febbraio 2019; ragion per cui, nessun addebito può essere mosso a carico dei deferiti. La decisione in ordine a tale questione di merito, risulta assorbente in ordine ad ogni altra prospettazione difensiva formulata dai deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti da ogni addebito".

Sezione: BISCEGLIE / Data: Lun 24 giugno 2019 alle 18:45
Autore: Antonio Bellacicco
vedi letture
Print