Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità e l’urgenza di stabilire, ai fini della eventuale riammissione nel Campionato di Serie C 2019/2020 prevista dal Comunicato Ufficiale n. 122/A del 21 maggio 2019, il termine perentorio entro il quale le società interessate devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019;

- sentiti i Vice Presidenti;

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società retrocesse dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D al termine della stagione sportiva 2018/2019 che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale riammissione in Serie C 2019/2020, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 122/A del 21 maggio 2019, dovranno documentare, entro il termine perentorio del 5 luglio 2019, ore 13:00, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 5 luglio 2019, ore 13:00, apposita domanda alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie C, corredata dalla documentazione di seguito indicata. La domanda alla F.I.G.C. deve essere corredata:

- da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo I), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C;

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato Serie C 2019/2020 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato;

- dall’originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al C.U. 107/A del 3 maggio 2019, da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente; - dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019.

Le certificazioni di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, previste dal Titolo I), paragrafo III), lettera A), punti 1), 2), 3), 4) e 5) del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019, devono pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine dell’8 luglio 2019. Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 maggio 2019, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine dell’8 luglio 2019. La domanda verrà dichiarata inammissibile nell’ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale Serie D 2019/2020.

***** Le decisioni in merito alle domande di riammissione al Campionato di Serie C 2019/2020 saranno assunte dal Consiglio Federale. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1629 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019 e pubblicato sul sito del CONI. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Sezione: BISCEGLIE / Data: Gio 20 giugno 2019 alle 17:00 / Fonte: figc.it
Autore: Domenico Brandonisio
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