Il Collegio prende in primo luogo atto che il provvedimento emesso dal Presidente FIGC è stato oggetto di ratifica da parte Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella riunione del 30 luglio 2019. Ne consegue la carenza sopravvenuta di interesse alle doglianze inerenti la legittimazione del Presidente ad adottare il suddetto atto.

Passando al merito, quello che risulta controverso fra le parti è il rilievo da assegnare a quanto previsto dall’allegato A n. 2 del “Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2019/2020” di cui al C.U. n. 31/A del 18.12.2018, lì dove prevede che il terreno di gioco e il campo per destinazione devono essere: “in erba naturale o in manto erboso artificiale approvato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici “FIFA Quality Pro”, o in erba naturale rinforzato con erba artificiale “FIFA Quality Pro”; il solo campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere approvato da un laboratorio accreditato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza.”

Secondo La FIGC e la Lega l’assenza della predetta licenza FIFA è preclusiva all’ammissione al Campionato. Secondo la ricorrente invece la certificazione dalla stessa posseduta e prodotta in giudizio, ovverosia quella attinente la procedura di Omologazione LND Professional, sarebbe sufficiente, circostanza che peraltro già risulterebbe dalla precedente decisione resa inter partes. Tanto premesso il Collegio ritiene che l’odierna controversia risulti condizionata dalla portata precettiva della precedente decisione 56/2019, resa inter partes.

Un esame congiunto del dispositivo e della parte motiva dimostra che il Collegio, con la decisione 56/2019, ha già accertato che “la società, con memoria depositata in data 22/7/2019, non oggetto di specifica contestazione in sede di udienza, ha allegato e documentato l’ultimazione dei lavori e l’integrale possesso dei requisiti prima contestati dalla Federazione”.

Il Collegio ha cioè già accertato la sussistenza della documentazione idonea a comprovare l’autorizzazione all’utilizzo del campo di gioco per la Lega Pro: trattasi del documento della LEGA Pro/CISEA del 22 luglio 2019 (doc. 19 parte ricorrente) con il quale si “dichiara ed attesta che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo dal 4.8.2019 fino all’emissione del certificato di omologazione o fino ad un massimo di gg. 120, per le attività di campionati della ...... lega pro.....”. Il medesimo atto precisa che l’autorizzazione avviene “nell’attesa che possano essere effettuati i test prestazionali previsti dal regolamento LND al fine dell’ottenimento dell’omologazione”. Proprio alla provvisorietà intrinseca di detta attestazione è da riferire la parte della decisione 56/2019 lì dove (ultimo capoverso) fa salva “la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”. Ciò, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, anche in ragione del disposto del Regolamento "LND Professional", ed in particolare di quanto ivi previsto al punto “K”. Quello che la decisione 56/19 ha voluto sottolineare è che nelle more del completamento dell’iter procedimentale di emissione della certificazione ed omologazione definitiva è perdurante il potere di verifica ed accertamento da parte dei competenti Organi in ordine alla sostanziale sussistenza dei requisiti “tecnici” previsti dalla vigente normativa, da effettuare “all’attualità”, ovverosia non già alla data di scadenza della domanda (in quanto la precedente decisione aveva già accertato la regolarità della stessa sotto il profilo formale), ma al momento delle singole verifiche, qualora si verta in un’ipotesi quale quella prevista dal punto “K” del predetto regolamento LND.

Le predette conclusioni si basano sull’esame della procedura per ottenere le omologazioni richieste dalla normativa federale che, nel caso di campionato professionistico, è quella del Regolamento LND Professional (doc. 14 parte ricorrente) secondo cui tutti i campi destinati a ospitare le competizioni per i campionati FIGC professionistici dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti regolamentari e tecnici secondo le norme e i parametri, sia per i sottofondi sia per i "sistemi manto" stabiliti dal Regolamento "LND Professional".

È pertanto vero, come afferma ciascuna parte resistente, che la vigente disciplina prevede, per i campi destinati a ospitare competizioni per i campionati FIGC professionistici, che il "Sistema Manto" installato deve anche essere in accordo al progetto "Concetto qualità dell'erba artificiale " della FIFA con il Regolamento FIFA 2 STELLE, e che pertanto oltre all'Omologazione LND Professional dovrà anche ottenersi Certificazione-FIFA 2 STELLE (documento n. 14). Ma ciò va inteso nel senso che l'omologazione LND è il primo passo per l'ottenimento della certificazione FIFA e che nelle more del completamento della procedura può essere richiesta e quindi concessa una "deroga" che permetta l'immediata fruizione del campo. Si tratta di procedura scandita nel suo iter, anche temporale, dal regolamento, il che consente di attribuire alle autorizzazioni provvisorie la funzione di garantire quella “data certa” cui le difese delle resistenti hanno più volte fatto riferimento. Ciò ferme restando le verifiche dei competenti Organi in ordine ai successivi passaggi procedimentali della richiamata procedura, la cui scansione impone una perdurante ed attuale (nel senso da effettuarsi ad ogni passaggio procedimentale) verifica e valutazione dei presupposti e requisiti tecnici di volta in volta richiesti.

Val la pena evidenziare che quella delineata non è una procedura derogatoria al regolamento, ma di una deroga concessa dal regolamento stesso LND Professional, precisamente dal punto “K” dello stesso. Sul punto non risulta condivisibile la tesi delle resistenti che ritengono applicabile il regime derogatorio in questione alle sole ipotesi di campionati già in corso, al fine di evitarne l’interruzione. Trattasi infatti di lettura che non trova conforto nella lettera del regolamento, che pare avere portata generale, ed applicarsi quindi anche al caso ora in esame. A ciò va aggiunto che, a diversamente argomentare, la possibilità di partecipazione della società ripescata al campionato sarebbe solo una fictio, in quanto la stessa, nei brevissimi tempi concessi, sarebbe oggettivamente impossibilitata ad ottenere la certificazione richiesta, con violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza cui si richiama la decisione 56/2019 di questo Collegio.

Risulta inoltre che il caso ora in esame è assimilabile a quello che ha caratterizzato la partecipazione della società Siracusa allo scorso campionato 2018/2019, circostanza da valutare quale ulteriore indice della correttezza della tesi prospettata dalla ricorrente e condivisa da questo Collegio già dalla decisione 56/2019. La circostanza che si tratta di vicenda inerente lo scorso campionato - enfatizzata dalla difesa della FIGC e della Lega anche in sede di discussione - non assume d’altronde rilievo, dato che le disposizioni regolamentari che regolano la procedura non sono, in parte qua, mutate.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite. Irripetibili i dritti in favore del CONI.

Sezione: Cerignola / Data: Lun 05 agosto 2019 alle 20:45
Autore: Francesco Ippolito / Twitter: @fraccio
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