Il Giudice Sportivo, ritiene allo stato di non essere in grado di decidere, essendo necessario a tal fine un approfondimento della integrale vicenda oltre all’aspetto del mero tesseramento. In tal senso invia gli atti nella propria disponibilità alla Procura federale affinchè quest’ultima svolga con la massima sollecitudine ogni più opportuno accertamento. Riservata ogni più opportuna decisione, anche in merito all’omologazione del risultato della gara in oggetto.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Crotone e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. COSENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell'Arbitro al capitano della squadra.

b) CALCIATORI

CALCIATORI

ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 15° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose ed irrispettose.

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, all'atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'Arbitro espressione insultante.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOCALON Riccardo (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CARACCIOLO Antonio (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCUSO Leonardo (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TONALI Sandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

TUTINO Gennaro (Cosenza)

VASCONCELOS FERREIRA Gabriel (Perugia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ADORNI Davide (Cittadella)

BONAZZOLI Federico (Padova)

CRISETIG Lorenzo (Benevento)

LEGITTIMO Matteo (Cosenza)

MENDES Murilo Otavio (Livorno)

NINKOVIC Nikola (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)

BELLUSCI Giuseppe (Palermo)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

MICHAEL Kingsley Dogo (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BRAGLIA Piero (Cosenza): per avere, al 32° del secondo tempo, uscendo d'area tecnica, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

BENVENUTO Vincenzo (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

LO MONACO Massimo (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

PETRINI Stefano (Hellas Verona): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

VACCARIELLO Francesco (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE

D'AMICO Tony (Hellas Verona): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 10° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

e) OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE

GIGLI Stefano (Perugia): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Sezione: Serie B / Data: Mar 12 marzo 2019 alle 18:00 / Fonte: legab.it
Autore: Domenico Brandonisio
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