In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA' Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

RISPOLI Andrea (Palermo): per condotta gravemente antisportiva: per avere calpestato con un piede all'altezza della coscia un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PEZZI Enrico (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RIZZO Alberto (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAPELLI Daniele (Padova)

MEMUSHAJ Ledian (Pescara)

SIEGA Nicholas (Cittadella)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

BRAGLIA Piero (Cosenza): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica e proferendo espressioni irrispettose nei confronti del Direttore di gara; recidivo.

AMMENDA DI € 1.500,00 VIVARINI Vincenzo (Ascoli): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, uscendo dall'area tecnica; all'atto dell'allontanamento rivolgeva al Direttore di gara espressione irrispettosa.

d) DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2018

ROBERTO Emanuele (Crotone): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara, al quale rivolgeva espressioni irrispettose; alla richiesta di uscire dallo spogliatoio, si rifiutava e reiterava tale atteggiamento.

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto all'Arbitro espressioni offensive.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

STEFANELLI Stefano (Carpi): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, alzandosi dalla panchina aggiuntiva con le braccia al cielo; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Sezione: Serie B / Data: Gio 01 novembre 2018 alle 18:30
Autore: Domenico Brandonisio
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