In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Cremonese, Crotone, Foggia, Padova, Salernitana, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DI MARIANO Francesco (Venezia): per comportamento gravemente antisportivo, avendo, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LAVERONE Lorenzo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

STELLONE Roberto (Palermo): per avere, al 22° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Sezione: Serie B / Data: Mar 29 gennaio 2019 alle 18:00
Autore: Domenico Brandonisio
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