Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

 la SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926 S.r.l.:  per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. RAIOLA FILIPPO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Paganese Calcio 1926 S.r.l.; per la violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:

 per aver versato le ritenute Irpef per il periodo novembre 2018 – marzo 2019 e i contributi Inps per il periodo novembre 2018 – aprile 2019 riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, impiegando in compensazione un credito d’imposta asseritamente maturato a fronte di attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. n. 145 del 23/12/2013, credito di imposta non spettante come risulta dall’atto di recupero n. TF9CR0900040 2019 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Controlli, senza che si sia provveduto ad alcuna forma di ravvedimento.

Sezione: Serie C / Data: Mer 18 settembre 2019 alle 23:30 / Fonte: figc.it
Autore: Domenico Brandonisio
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