Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto nei termini dalla società Potenza Calcio S.r.l. 9/13 osserva - che alla gara in oggetto ha partecipato, quale calciatore in distinta per la società Matera Calcio S.r.l., il tesserato Ioime Raffaele il quale, nella passata stagione sportiva, militava nella società AZ Picerno subendo, nella predetta stagione, la squalifica per una gara nella competizione Coppa Italia Serie D, come da Comunicato Ufficiale n. 15 del 12/10/2017 della LND;

- che, prima della gara in oggetto, non risulta provato che il calciatore Ioime Raffaele abbia scontato la squalifica di cui al citato Comunicato Ufficiale;

- che, di conseguenza, il calciatore Ioime Raffaele ha partecipato alla gara indicata in epigrafe in stato di squalifica;

- che, di conseguenza, la società SS Matera Calcio S.r.l. è passibile della sanzione di cui all’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S. Tanto premesso

d e l i b e r a

- di modificare il risultato conseguito sul campo (1-1) per la gara in oggetto comminando alla società SS Matera Calcio S.r.l. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

- di infliggere al calciatore Ioime Raffaele la sanzione della squalifica per una gara effettiva, in aggiunta alla precedente non scontata nella competizione Coppa Italia Serie D.

Sezione: Serie C / Data: Gio 09 agosto 2018 alle 17:45 / Fonte: lega-pro.com
Autore: Domenico Brandonisio
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