Niente da fare per il Venezia: il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dei veneti in merito alla disputa dei playout confermando la retrocessione in Serie C. Ecco il comunicato:

"Rilevato

che nel caso di specie non risulta impugnato un provvedimento che abbia determinato l’ammissione o l’esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;

che avere pubblicato la classifica del Campionato come risultante dal rientro del Palermo in coda alla classifica, per effetto della sentenza del giudice sportivo, e fissato la data dei play out, è attività meramente esecutiva delle previsioni esistenti prima del Campionato e di cui al C.U. n. 50 del 20 agosto 2018 e, successivamente della Delibera della LNPB n. 153 del 2 maggio 2019, atti qui non gravati;

che, pertanto, l’interesse azionato non rientra tra quelli tutelati in sede giurisdizionale, non avendo ad oggetto un provvedimento che rientri tra quelli descritti nell’art. 1, comma 647-649, della legge 145/2018, ma un effetto derivante dalla previgente disciplina degli spareggi di fine campionato;

che il principio di autonomia che caratterizza i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica, salvi i casi di rilevanza per quest’ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, non consente di estendere la giurisdizione del g.a. oltre i casi espressamente previsti, tanto più in ambiti nei quali non si ravvisi, come nel caso in questione, la rilevanza per l’ordinamento statale della situazione giuridica soggettiva qui azionata;

che la controversia appare rientrare nell’ambito della disciplina riservata all’ordinamento sportivo di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 220 del 2003 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280 ovvero delle questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”;

che, alla luce di quanto osservato, il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione;

che le spese di lite possono essere compensate alla luce della natura in rito della pronuncia e della particolarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione".

Sezione: Serie C / Data: Mer 12 giugno 2019 alle 14:15
Autore: Manuel Panza / Twitter: @manuel_panza
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