Con il comunicato ufficiale numero 77 diramato dal Giudice Sportivo, sono stati ufficialmente omologati i risultati di Gravina-Fidelis Andria e Pomigliano-Taranto: il club federiciano e quello campano avevano sporto reclamo per delle presunte irregolarità. Di seguito, il comunicato:

"FBC GRAVINA ― SSD FIDELIS ANDRIA DEL 16 DICEMBRE 2018:

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD FIDELIS ANDRIA con il quale si richiede che venga inflitta al FBC GRAVINA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto: i) il calciatore POTENZA FRANCESCO del FBC GRAVINA, subentrato al 28’ del 2° tempo con il n. 13, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto inserito nella lista di svincolo suplletiva presentata dalla società il 14 dicembre 2018 e, di conseguenza, non più tesserato presso il sodalizio;

- lette le controdeduzioni depositate dal FBC GRAVINA in cui si nega che la proposta di svincolo sia mai stata spedita elettronicamente e divenuta definitiva;

- letta la dichiarazione del 7 gennaio 2019 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore POTENZA FRANCESCO è regolarmente tesserato per il FBC GRAVINA, dal 7 luglio 2018. P.Q.M. Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 4-1;

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della SSD FIDELIS ANDRIA.

ASD CALCIO POMIGLIANO – TARANTO F.C. 1927 S.r.L. DEL 16 DICEMBRE 2018:

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD CALCIO POMIGLIANO con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere ammonito, e conseguentemente espulso per doppia ammonizione, il calciatore Girardi Domenico, per comportamento antisportivo;

- lette le controdeduzioni depositate dal TARANTO F.C. 1927 S.r.l., con le quali si eccepisce l’inammissibilità e infondatezza del reclamo avversario; - la tesi del sodalizio reclamante è che il calciatore, sanzionato per essere rientrato in campo dopo aver ricevuto cure mediche senza la necessaria autorizzazione del direttore di gara, in realtà era stato da quest’ultimo autorizzato;

- esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante;

- considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono chiaramente inammissibili; P.Q.M. Delibera:

7) di respingere il reclamo;

8) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ASD CALCIO POMIGLIANO – TARANTO 1927 0 — 1;

9) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ASD CALCIO POMIGLIANO".

Sezione: Serie D / Data: Mer 16 gennaio 2019 alle 11:31
Autore: Christian Cesario / Twitter: @otherside1993
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