Pochi minuti fa, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale della FIGC ha depositato le motivazioni (CLICCA QUI per leggere tutto il PDF) relative alla penalizzazione di cinque punti per il Bitonto ed alla retrocessione dell'AZ Picerno, ree di aver alterato lo svolgimento della gara del 5 maggio 2019.

Le motivazioni erano tante attese dai legali delle due società coinvolte, che tra qualche giorno ricorreranno in appello. 

Di seguito i motivi della decisione, spiegati dal Tribunale Federale:

1. Preliminarmente, con ciò scrutinandosi le eccezioni in rito formulate dalle parti, il Collegio ne rileva la infondatezza. Ed invero, iscritto dalla Procura federale nell’apposito registro l’ipotesi di illecito relativo alla gara AZ Picerno - Bitonto in oggetto, ed iscritto il procedimento al n. 2218/1491 pf18 – 19, non essendo allo stato degli atti emerse ipotesi di illecito, (il solo Dellino - tesserato del Bitonto partecipante alla gara - aveva riferito che gli avversari lo invitavano a non impegnarsi), gli inquirenti federali, inutilmente decorso il primo termine previsto per il compimento delle indagini ed i successivi termini di proroga, previa condivisione con la Procura Generale dello Sport, procedeva all’archiviazione del procedimento.
Successivamente acquisita la più volte richiesta documentazione, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari messa a disposizione solo a seguito dell’intervenuta notifica dell’avviso di Conclusione delle indagini preliminari ex art 415-bis, cpp questa volta contenente anche la trascrizione delle intercettazioni telefoniche tra Picci Antonio Giulio, da una parte, e Anaclerio Michele, Patierno Francesco Cosimo e Montrone Giovanni, dall’altra, in cui venivano fatti nomi o riferimenti ad altri tesserati, la Procura federale procedeva alla riapertura delle indagini.
E’ di tutta evidenza, a tale proposito, come la richiesta degli atti del 10.7.2020 da parte della Procura Federale non costituisca un atto di indagine precluso dalla pregressa archiviazione del procedimento.
Il Procuratore federale, infatti, a mente dell’art. 118, co. 2, CGS-FIGC “prende nota degli illeciti di propria iniziativa” di talché, emersi dalla più volta richiamata documentazione “nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui …. non era a conoscenza”, ritenuti “idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato” (art. 122, co. 4, CGS-FIGC), ha legittimamente provveduto alla riapertura delle indagini con riferimento al medesimo procedimento sub n. 2218/1491 pf 18-19 precedentemente archiviato.
La circostanza legittima di per sé, quand’anche ve ne fosse bisogno, la utilizzabilità della documentazione pervenuta dall’A.G. che, anche nella ipotesi di procedimento non archiviato, sarebbe stata utilizzabile anche ove fosse pervenuta successivamente alla scadenza dei termini previsti per il compimento delle indagini, in ossequio alla chiara previsione di cui all’art. 119, co. 6, seconda parte, CGS-FIGC alla cui stregua, con ciò derogandosi al precetto contenuto nella prima parte, “possono essere sempre utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti d Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”.
È appena il caso di precisare, sul punto, che la ratio della eccezione risiede nella circostanza che gli atti e documenti cui la norma si riferisce non costituiscono atti di indagine della Procura federale che, di contro, devono essere compiuti entro i limiti temporali di cui all’art. 119, co. 4 e 5, CGS - FIGC.
Deve poi evidenziarsi, contrariamente all’assunto delle difese del sig. Mitro Vincenzo e dell’AZ Picerno, che acquisiti nuovi fatti e/o circostanze rilevanti, l’art. 122, co. 5, CGS - FIGC non prescrive una nuova iscrizione dell’illecito nel registro tenuto secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del CGS - CONI, tanto che, nella specie in scrutinio, alla riapertura delle indagini non ha comportato l’attribuzione di un nuovo numero al procedimento, essendosi unicamente trattato della riapertura di quello precedentemente archiviato allo stato degli atti.
Va da sé che tanto non esigeva la iscrizione nel registro di cui sopra di un illecito riferito alle persone dei sigg.ri Mitro Vincenzo, De Santis Vincenzo e/o di qualunque altro soggetto, perché la notizia dell’illecito aveva ed ha ad oggetto la “combine” della gara AZ Picerno – Bitonto del 5.5.2019 e, con essa le violazioni di tutti i soggetti in essa coinvolti, non già le violazioni di tali soggetti singolarmente considerate.
Del pari priva di pregio è l’eccezione formulata da più parti in ordine all’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei tesserati Bitonto, perché rese oltre i termini, che si assumono perentori, concessi dalla Procura federale per procedervi.
Come già osservato dal Procuratore federale in sede di replica, non rientra nei poteri dell’organo inquirente determinare la perentorietà dei termini.
È vero, invece, che lo stesso organo è a sua volta tenuto ad uniformarsi ai termini perentori previsti dal CGS, in questo caso dati unicamente dal termine entro cui compiere le indagini.
Ne discende che il termine concesso ai deferiti, peraltro a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, incontra l’unico limite della conclusione delle indagini e che il diniego della chiesta audizione nel corso delle indagini, avrebbe comportato un vulnus in grado di inficiare il prosieguo dell’intero procedimento (v. Corte federale d’appello, IV sez. – C.U. N. 012/CFA - 2018/2019 Alborghetti/Procura).
2.1 Nel merito il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati, tenuto conto che la gara in oggetto, ininfluente per l’USD Bitonto, aveva notevole importanza per le sorti dell’AZ Picerno.
Per effetto della penalizzazione di punti tre in classifica alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, infatti, in caso di sconfitta con il Bitonto e di contestuale vittoria dell’Audace Cerignola, l’AZ Picerno sarebbe stato costretto allo spareggio con la compagine foggiana per assicurarsi la vittoria del girone e la promozione in Lega Pro.
La gara, dunque, assumeva particolare, se non decisiva importanza per la compagine lucana.
2.2 Ebbene, noti i fatti che hanno condotto all’odierno deferimento, ampiamente descritti nei capi di incolpazione, il Collegio rileva che, secondo l’impianto accusatorio, nella fattispecie si è in presenza di un illecito nato dall’iniziativa di Anaclerio Michele (calciatore tesserato per la USD Bitonto) che avrebbe preso contatti con De Santis Vincenzo (Direttore Sportivo del Potenza Calcio) affinché intercedesse per suo conto nei confronti di Mitro Vincenzo (Direttore generale della ASD AZ Picerno) sulla base di un corrispettivo (i.e.: pretium sceleris) di circa 25 – 30 mila euro. La trattativa sarebbe poi stata portata a termine da Patierno Francesco Cosimo, cui il denaro, alla presenza di Montrone Giovanni, sarebbe stato consegnato da due emissari (secondo la Procura tesserati dell’AZ Picerno la cui posizione è stata al momento stralciata), denaro che il Patierno avrebbe poi diviso con gli altri sodali.
Dalle evidenze del carteggio e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie delle parti, emergono dunque due fasi.
La prima attiene ai contatti tra Anaclerio Michele, De Santis Vincenzo e Mitro Vincenzo; la seconda ai contatti tra Patierno Francesco Cosimo ed altro soggetto da questi interpellato su sollecitazione di Analcerio per il dichiarato fallimento del primo contatto.
La Procura Federale ha ritenuto di stralciare la posizione del soggetto contattato dal Patierno (il cui nome risulta oscurato) e dell’altro soggetto (il cui nome è pure oscurato) che lo avrebbe accompagnato il giorno successivo alla gara per la consegna del denaro.
In disparte quanto si dirà sulla prova raggiunta in ordine al verificarsi dei detti due momenti ed ai soggetti coinvolti, non vi è del coinvolgimento del sig. De Santis Vincenzo nella fase avviata e portata a termine da Patierno Francesco Cosimo.
Ciò detto, risulta ampiamente provato, anche perché ammesso, oltre che dallo stesso Anaclerio Michele, anche da De Santis Vincenzo (v. memoria difensiva De Santis V. – pag. 10 – ultimo cpv.), che i due, previo contatto telefonico, si siano incontrati il 4.5.2019, ovvero il giorno primo della gara in questione.
Secondo il De Santis V., la sollecitazione all’incontro sarebbe partita dall’Anaclerio per discutere della sua collocazione nella successiva stagione sportiva non sottacendo, comunque, che nella circostanza gli avrebbe chiesto di telefonare al Mitro Vincenzo per chiedergli degli accrediti supplementari per consentire alle famiglie di assistere alla gara.
Secondo l’Anaclerio la sollecitazione all’incontro sarebbe partita dal De Santis Vincenzo.
Vi è che, successivamente all’incontro con l’Anaclerio, il De Santis V. contattava Mitro Vincenzo.
Secondo Mitro, il De Santis Vincenzo gli avrebbe chiesto 25 accrediti per poter assistere alla partita, dato che la stessa era a porte chiuse. Ha precisato, il Mitro, che il totale degli accrediti per ogni squadra era di 40 unità, compresa anche la rosa dell'intera squadra ed i dirigenti accompagnatori. Sempre secondo il Mitro, De Santis si sarebbe messo a disposizione per la gara del giorno successivo, ma lui avrebbe declinato l’invito e cambiato argomento.
A dire del De Santis V., Mitro gli avrebbe riferito una disponibilità massima di 20 accrediti, motivo per il quale decideva di dare all’Anaclerio il numero del terminale mobile del dirigente del Picerno affinché potesse accordarsi direttamente con lui.
Ha riferito ancora, il De Santis V., che l’Anaclerio, non ricorda se per messaggio o durante l’incontro, aveva sostenuto che "dall'altra parte (riferendosi al Cerignola nel tentativo di alzare la posta: nds) ci offrono una cifra importante". Dopo quell'affermazione il De Santis afferma di avere pensato che sulla partita ci fosse qualcosa di poco chiaro, motivo per il quale decise di non interessarsi più della cosa.
La versione fornita, peraltro, pur gravando sugli incolpati l’onere della prova della sua verosimiglianza, come ricordato dalle stesse difese, è tutt’altro che verosimile e conferma viepiù come a tutte le parti fosse ben chiaro l’effettivo oggetto dei contatti, ovvero assicurare all’AZ Picerno la vittoria della gara in programma per scongiurare l’eventualità di uno spareggio con l’Audace Cerignola.
Non è verosimile, infatti, che in vista di una gara da disputarsi a porte chiuse quale conseguenza della sanzione comminata per i disordini verificatisi durante la gara AZ Picerno – Taranto e con un numero di accessi contingentato (v. dichiarazioni e memoria Mitro V.), che un calciatore della USD Bitonto, abbia chiamato un soggetto estraneo ad entrambe le società in gara, per l’improbabile e non consentito approvvigionamento di ulteriori accrediti.
Né può trarre in inganno la circostanza che gli interessati abbiano parlato di accrediti piuttosto che di euro, essendo prassi consolidata in tali circostanze, come i numerosi precedenti insegnano, l’uso di un linguaggio criptico e di termini apparentemente privi di volontà illecita al fine di “depistare eventuali captazioni delle conversazioni” (cfr. Collegio di Garanzia, S.U., dec. n.93/2017).
La ricostruzione offerta, del resto, è contraddittoria nella parte in cui il De Santis V. afferma che l’Anaclerio, nel corso dell’incontro, gli avrebbe già detto che dall’altra parte (Cerignola) offrivano una cifra importante e che per tale motivo aveva deciso di non interessarsi della cosa.
Se così fosse stato, non avrebbe dovuto telefonare al Mitro e, per di più, secondo quanto riferito da quest’ultimo, mettersi a disposizione dello stesso.
Quest’ultimo, d’altro canto, per quanto riferito dall’Anaclerio al Picci, aveva dato la disponibilità per una cifra inferiore e non è improbabile che il De Santis V., riferito l’esito del contatto con il Mitro, ed avendo appreso della preoccupazione dell’Anaclerio, “perché nell'ambiente circolavano troppe voci sulla partita e c'erano troppe persone in mezzo” abbia preferito chiamarsi fuori dalla organizzazione della “combine” ed invitare l’Anaclerio a mettersi in contatto direttamente con il Mitro sull’utenza telefonica dello stesso, all’uopo comunicandogli il relativo numero.
Tanto trova conferma nell’incontro avuto il sabato pomeriggio presso un bar di Bari tra Anaclerio M., Picci A.G., Montrone Giovanni e Patierno F.C. nel corso del quale, per l’appunto, l’Anaclerio apprendeva dell’esito negativo della trattativa e, non intendendo chiamare il Mitro, invitava il Patierno a contattare un altro soggetto di Picerno, allo stato degli atti ignoto perché al momento stralciatane la posizione.
Ferma, per quanto si vedrà nel prosieguo, la chiara assunzione di responsabilità da parte dei calciatori Anaclerio, Picci, Patierno e Montrone in ordine ai fatti loro ascritti con riferimento alla prima ed alla seconda fase della trattativa, il Collegio, alla luce di quanto emerso, ritiene provata con ragionevole certezza, al momento con riferimento alla prima fase dichiaratamente fallita dell’illecito che ci occupa, anche la responsabilità dei sigg.ri Mitro Vincenzo e De Santis Vincenzo.
Coerentemente all’orientamento già espresso e consolidato del Collegio di Garanzia, come da tale Organo ricordato con la decisione n. 93/2017, invero, “si può ritenere che all’interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l’organo giudicante non può spingersi fino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2, comma 3, CGS CONI”.
Nella fattispecie in esame la ragionevole certezza della responsabilità dei soggetti come sopra individuati e dell’illecito perpetrato, come prefigurato dall’art. 30, co. 1, CGS-FIGC a mente del quale “costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, emerge dall’ampia documentazione proveniente dall’A.G., dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’Anaclerio Michele (il cui disappunto nei confronti del De Santis V. per una questione - risalente al successivo agosto del 2019 - di un biglietto di accesso ad una gara, in assenza di sentimenti di inimicizia, non inficia l’attendibilità dell’assunto, essendo comunque emerso, dal messaggio inviato dal De Santis Vincenzo – è in atti l’immagine di tale messaggio – come il biglietto richiesto sia stato effettivamente emesso).
Quanto alla configurazione dell’illecito, poi, è appena il caso di precisare che l’art. 30, co. 1, CGS - FIGC, in cui è stato trasfuso il precedente art. 7, co. 1, CGS-FIGC, “mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all’alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell’andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall’analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un’ipotesi di illecito di attentato. Di conseguenza, è evidente che l’illecito sportivo, di cui all’art. 7, comma 1, CGS FIGC, si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati “atti idonei” a cambiare il naturale svolgimento di una competizione”, a nulla rilevando la tesi difensiva della “mancanza del segmento conclusivo”, “concetto elaborato dalla giurisprudenza nel famoso caso “Calciopoli” - secondo il quale un semplice contatto tra tesserati non sarebbe in grado di configurare un illecito disciplinare, se tra costoro non avvenga un indispensabile scambio di accordi orientati a perpetrare una condotta corruttiva e lesiva di un evento sportivo” (così Collegio di Garanzia, cit.).
Ed invero, secondo il richiamato arresto, “l’illecito sportivo si configura come un illecito di attentato per cui il bene giuridico tutelato - il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse si può ragionevolmente affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione”, sicché “il verificarsi dell’evento configura un’ipotesi aggravata di illecito sportivo, che si innesta sulla norma di base, rappresentata dall’art. 7, comma 1, CGS FIGC (ora art. 30, co. 1), e non gode, quindi, di un proprio impianto sanzionatorio autonomo”, risultando “evidente come sia del tutto irrilevante il conseguimento di un effettivo vantaggio ottenuto attraverso condotte corruttive finalizzate alla compromissione del buon andamento di una competizione sportiva, necessitando semplicemente che sia stato avviato l’iter illecito”.
2.3 Fallito il tentativo di combine con l’intermediazione di De Santis Vincenzo, il gruppo Anaclerio-Picci-Patierno-Montrone, come dagli stessi ammesso, si è attivato per contattare un altro intermediario.
Il contatto, su suggerimento di Anaclerio Michele, è stato avviato da Patierno Cosimo Francesco. Secondo l’assunto della Procura federale, si tratterebbe di soggetto tesserato per l’AZ Picerno. Il nome di tale tesserato è stato oscurato dalle dichiarazioni rese dai calciatori del Bitonto e la relativa posizione stralciata dall’odierno procedimento, al pari del soggetto che, all’indomani della gara, come ammesso dai ridetti quattro, unitamente al “contatto”, avrebbe consegnato al Patierno ed al Montrone, previa restituzione dell’assegno a garanzia fatto tenere il giorno della gara, una busta contenente 10 mila euro.
Secondo Picci la somma veniva divisa con Anaclerio, Patierno e Montrone nella misura di € 1.400,00 ciascuno, mentre i restanti € 4.500,00 circa gli veniva dati dal Patierno per dividerli con altri compagni di squadra, tra cui, sempre secondo il Picci, anche Turitto Onofrio.
Secondo l’Analclerio, per quanto riferitogli dal Picci, € 500,00 sarebbero stati destinati a De Santis Nicola, della cui posizione si dirà nel prosieguo.
Agli atti non vi è evidenza di altri soggetti percettori di quota parte della somma di euro 10 mila oltre i quattro calciatori di cui si è detto, né della partecipazione del De Santis Vincenzo a questa seconda fase della combine, né che sia stata corrisposta quale prezzo della stessa una somma maggiore rispetto a quella di 10 mila euro emersa dalle intercettazioni.
Sempre allo stato degli atti, inoltre, in disparte l’identità e la qualità dei soggetti che hanno consegnato la somma presso un distributore di benzina in località Gravina, non può che ritenersi che la stessa sia stata messa a disposizione dall’AZ Picerno e, per essa, dal suo dirigente apicale Mitro Vincenzo, il quale aveva manifestato la sua disponibilità per un importo minore dei 25 mila euro richiesti sin dalla prima fase.
2.4 Secondo la prospettazione della Procura federale, avrebbero preso parte alla combine anche i calciatori del Bitonto Turitto Onofrio e Montrone Giovanni, nonché il Direttore di fatto De Santis Nicola, solo formalmente tesserato quale calciatore, il segretario D’Aucelli Paolo ed il vice presidente munito di legale rappresentanza, sig. Rossiello Francesco.
2.5 Il nome di Turitto Onofrio emerge nel corso della telefonata delle ore 21:12’:43” del 6.5.2019 tra Picci e Anaclerio, in cui il primo riferiva che il sabato sera il Turitto si sarebbe recato a casa di Giovanni, verosimilmente Montrone, chiedendogli di tenerlo fuori perché non ne voleva sapere nulla. Sempre il Picci riferiva all’Anaclerio che il Turitto, nonostante l’affermazione iniziale di diniego di partecipazione alla combine, avrebbe poi preteso la propria quota parte. Come già detto, però, non vi è evidenza di dazione di denaro in favore di costui, onde è verosimile ritenere che il Picci, oberato di debiti, abbia tentato tentasse di lucrare il maggior profitto possibile, come del resto dallo stesso successivamente dichiarato.
Ciò non di meno è altrettanto verosimile ritenere che il Turitto fosse a conoscenza dei movimenti dei compagni di squadra, in quanto appartenente alla “cupola” (così definito dall’Anaclerio il gruppo di calciatori solitamente dedito all’alterazione dei risultati delle gare), ovvero al gruppo di sei–sette giocatori cui faceva riferimento l’Anaclerio nel corso delle telefonate con il Picci in cui, quando ancora si paventava di conseguire la somma di 25 mila euro, ipotizzava una spartizione del denaro tra sette-dieci persone al massimo, con un profitto di € 2.500,00 per ognuna.
2.6 Quanto detto per il Turitto vale anche per Fiorentino Daniele che venuto a conoscenza della penalizzazione subita dall’AZ Picerno, prima contatta il Picci Giovanni “per dire il fatto” e poi, saputo della combine e, verosimilmente, anche della spartizione del denaro, “sta come il matto” per esserne stato tenuto fuori, come riferito dall’Anaclerio al Picci (intercettazione progr. 10112 del 6.5.2012).
Anche per il Fiorentino, dunque, non vi è evidenza di ricezione di parte del denaro frutto della combine.
Emerge, di contro, sia per il Fiorentino che per il Turitto, la consapevolezza della combine, vera o no che sia la loro pretesa di ricevere quota parte del profitto. Incombeva pertanto sugli stessi l’obbligo di informarne senza indugio la Procura federale, sotto comminatoria della sanzione della squalifica non inferiore a mesi sei, così come previsto dall’art. 6, co. 5 e 6, CGS - FIGC vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 30, co. 7, con incremento della sanzione a non meno di anni uno.
2.7 Dalle risultanze delle intercettazioni emerge la responsabilità del sig. De Santis Nicola, inizialmente tesserato come calciatore, ma di fatto svolgente le funzioni di Direttore dell’area tecnica del Bitonto, tale dichiaratosi ed in tale veste identificato da tutti i soggetti.
Nel corso della telefonata del 4.5.2019, ore 11:59’, già incontratosi con De Santis Vincenzo, Anaclerio riferiva a Picci che si stava recando dal De Santis Nicola e aggiunge: “io gli dico la verità, Anto’ …. a me non frega niente!”. Nella successiva telefonata delle ore 13:05’ Picci riferisce la circostanza anche a Montrone Giovanni. Ancora nella telefonata delle 13:29’ Picci chiede all’Anaclerio se abbia parlato con Nicola “e va bene, è chiaro, va bene, hai parlato con Nicola, con Nicola che quello è importante”. In effetti, Anaclerio ha riferito di avere incontrato il De Santis Nicola il 5.5.2019, nei pressi dell’aeroporto di Bari, subito dopo aver parlato con De Santis Vincenzo. Nel corso dell’incontro, De Santis Nicola , messo al corrente della situazione, così si esprime: “fate quello che volete, faccio finta di non averti sentito perché siamo amici, io non voglio sapere niente, non fate sapere niente al Presidente dell’USD Bitonto Calcio che se sa qualcosa vi caccia”.
È di tutta evidenza come l’essere stato messo al corrente della combine e non avere fatto nulla per impedirla, di fatto lasciando liberi i calciatori di fare quello che volevano, perché avrebbe fatto finta di non avere sentito nulla, equivale ad un avallo del loro comportamento, avendone così consentito il compimento.
2.8 Ritiene il Collegio, quanto alle posizioni del vice presidente della USD Bitonto, sig. Rossiello Francesco e del segretario della società, sig. D’Aucelli Paolo, di escluderne la responsabilità personale.
Dalla telefonata della sera del 3.5.2019 tra Patierno e Picci, quindi prima dell’incontro del giorno successivo tra Anaclerio e De Santis V., infatti, emerge unicamente come il primo abbia chiamato il segretario per avere chiarimenti sulla posizione di classifica venutasi a creare per effetto della penalizzazione comminata all’AZ Picerno. Nel corso della
medesima telefonata, sempre il Patierno, riferisce di avere chiamato per lo stesso motivo anche De Santis Nicola, che a sua volta avrebbe precedentemente ricevuto una telefonata dal D’Aucelli mentre si trovava col Presidente (Rossiello F.).
Tanto, evidentemente, in disparte quello che le parti possano essersi dette, non consente di sostenere che il Presidente sia stato messo al corrente del contenuto della telefonata.
Da quanto riferito dal Patierno, poi, si evince chiaramente che è il De Santis Nicola, a tranquillizzare il gruppo, “mo voi tranquilli, a noi non cambia niente e domani che vengo io al campo ne parliamo”.
In definitiva, Patierno avrebbe chiamato sia D’Aucelli che De Santis Nicola per avere chiarimenti sulla classifica.
Il D’Aucelli avrebbe a sua volta chiamato il De Santis Nicola presumibilmente per lo stesso motivo e/o per altri comunque ignoti nel mentre il primo si trovava con il Rossiello, ed è il De Santis Nicola a preannunciare la sua presenza al campo la mattina del sabato.
Trattasi, all’evidenza, di elementi e circostanze che non consentano di affermare la responsabilità dei sigg.ri Rossiello Francesco e D’Aucelli Paolo, che vanno pertanto prosciolti da ogni incolpazione.
3.1 Dei fatti ascritti al sig. Mitro Vincenzo, Direttore generale della soc. AZ. Picerno a rl la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva.
Tanto, pur in presenza del codice comportamentale di cui la società risulta essersi dotata, atteso il ruolo apicale e di controllore rivestito dallo stesso soggetto, la cui attività nella combine è stata svolta in favore ed a chiaro vantaggio della società.
3.2 Dei fatti ascritti ai signori Anaclerio Michele, Picci Antonio Giulio, Patierno Cosimo Francesco, Montrone Giovanni, Turitto Onofrio, Fiorentino Daniele e De Santis Nicola risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, la USD Bitonto quale società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Per quanto nello specifico l’attività illecita dei ridetti non sia stata svolta in favore della società, bensì a suo danno, dalle intercettazioni è emersa l’esistenza di un consolidato gruppo di calciatori, da Anaclerio definito con enfasi “cupola”, normalmente dedito all’alterazione dei risultati con la condiscendenza di De Santis Nicola, di fatto svolgente le funzioni di Direttore dell’area tecnica ed uomo di fiducia del Vice Presidente Rossiello Francesco, da tutti indicato come Presidente.
Ebbene, nonostante l’abituale attività tesa all’alterazione dei risultati, è mancato da parte della società ogni minima forma di controllo, evidentemente delegata ad un soggetto (De Santis Nicola) che, chiaro riferimento della “cupola”, come emerge dalla dichiarata necessità dei soggetti intercettati di metterlo al corrente della combine, ne ha invece avallato il comportamento.
3.3 Contrariamente a quanto sopra esposto, il Collegio non ritiene che dei fatti ascritti al sig. De Santis Vincenzo debba essere chiamata a rispondere la società Potenza Calcio.
In disparte la presenza del codice comportamentale di cui la società si è dotata, l’attività del sig. De Santis Vincenzo non è stata posta in essere a favore della stessa. Tra l’altro, come emerso dalla copiosa documentazione versata in atti, il rapporto tra le parti, di fatto, era già cessato sin dal precedente mese di ottobre del 2018 per effetto dell’esonero del Direttore. All’esonero, poi, ha fatto seguito un contenzioso durato sino al 18.5.2019, allorquando le parti hanno formalizzato la definitiva cessazione di ogni rapporto.
4.1 In parziale adesione alle richieste sanzionatorie formulate dalla procura, il Collegio ritiene congrue quelle di cui al dispositivo con le precisazioni che seguono.
4.2 Le sanzioni nei confronti dei calciatori Anaclerio Michele, Picci Antonio Giulio, Patierno Francesco Cosimo e Montrone Giovanni vanno contenute nei soli limiti temporali di cui al dispositivo. Tanto, in ragione della collaborazione prestata all’accertamento dell’illecito e del limite previsto dall’art. 9, co. 3, CGS - FIGC alle sanzioni di natura pecuniaria nei confronti di soggetti appartenenti alla sfera dilettantistica, espressamente consentite solo nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, come è dato rilevare dall’espresso richiamo contenuto all’art. 35, co. 6, CGS - FIGC.
4.3 Nei confronti dei calciatori Fiorentino Daniele e Turitto Onofrio va comminata la sanzione di un anno di squalifica, così aumentata la sanzione minima edittale di mesi sei prevista dall’art. 6, co. 6, del CGS - FIGC vigente ratione temporis, in ragione della loro chiara appartenenza alla organizzazione esistente all’interno dello spogliatoio della USD Bitonto calcio costantemente dedita all’alterazione dei risultati delle gare.
4.4 Nei confronti di De Santis Nicola e Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti tesserati per una società dilettantistica, sanzione congrua è quella della inibizione di anni 4 (quattro) in ragione del limite di cui dall’art. 9, co. 3, CGS - FIGC.
4.5. Nei confronti del sig. De Santis Vincenzo, tesserato per una società dell’area professionistica, la sanzione della inibizione va contenuta in anni 4 (quattro), oltre la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00).
4.6 Quanto alle società AZ Picerno e USD Bitonto Calcio, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo, rappresentate dalla retrocessione all’ultimo posto nella classifica 2019/2020 per l’AZ Picerno, e dalla penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nel campionato 2019/2020 per la USD Bitonto.
Quanto precede, in ragione del principio della afflittività che deve caratterizzare la sanzione, sia perché incidente sulla classifica del campionato appena concluso; sia perché non ancora compiuto alcun atto irreversibile determinante la
stagione sportiva 2020/2021 (cfr. Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 60/2018 del 19 settembre 2018, pubblicata il successivo 20 settembre 2018).
Ed invero, l’AZ Picerno, vincitrice dello spareggio play-out disputato con la compagine del Rende Calcio 1968 srl, ha conseguito il diritto di permanere nel campionato di Lega PRO 2020/2021, mentre l’USD Bitonto, al termine della stagione 2019/2020 è risultato vincitore del proprio girone di LND, con conseguente promozione e diritto di partecipare al campionato di Lega PRO della stagione 2020/2021.
Ne consegue, attesa la mancanza di atti irreversibili determinanti la stagione sportiva 2020/2021, peraltro nemmeno dedotti, che le sanzioni così comminate debbano applicarsi avuto riguardo al campionato 2019/2020 di entrambe le società.
4.7 Da ultimo, per concludere, vanno disattese le richieste formulate in sede di intervento dalla SSD Audace Cerignola a rl e Rende Calcio 1968 Srl.
La prima, se pure in via subordinata, ha chiesto di valutare la possibilità di una sua ammissione al campionato di Lega Pro 2020/2021 a titolo risarcitorio.
La seconda, ha chiesto la sua ammissione al prossimo campionato di Lega Pro.
È appena il caso di precisare, in proposito, che questo Tribunale è stato investito dell’accertamento dell’illecito contestato agli incolpati e della irrogazione delle sanzioni previste dal CGS-FIGC, mentre esula dalle sue attribuzioni, sicuramente in questa sede, il potere di determinare le società aventi il diritto di partecipare ai campionati in luogo e/o in aggiunta alle società sanzionate.

Sezione: BITONTO / Data: Ven 04 settembre 2020 alle 19:00
Autore: Francesco Ippolito / Twitter: @fraccio
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