l Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA REGGIANA / TERAMO DEL 19.12.2021 Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara Reggiana/Teramo allorquando i calciatori del Teramo si sono recati sotto la Tribuna Nord occupata dai loro tifosi, osserva quanto segue. La fattispecie normativa evocata nella relazione in oggetto, ovvero le disposizioni di cui all'art, 25, commi 9 e 10, CGS e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine: 1. alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell'occasione; 2. alla conseguente reazione dei Calciatori del Teramo; 3. alla specifica individuazione di essi; 4. alla presenza di dirigenti del Teramo sotto la curva in parola e in particolare del Delegato ai rapporti con la Tifoseria; 5. al complessivo comportamento tenuto dallo SLO nell'occasione ed alla sua eventuale interlocuzione con i Tifosi e\o con altri Soggetti istituzionali; 6. ad ogni altra circostanza utile ai fini del decidere. Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, nel primo tempo - minuti 9°, 10°, 29° e nel secondo tempo - minuti 7°, 35°, fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio dietro la porta, di fronte alla curva) petardi di notevole potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

€ 1500 PAGANESE pe per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, fatto esplodere otto petardi nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze. 149/363 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 TARANTO 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, ai minuti 12°, 19° ed al 39° circa del primo tempo, fatto esplodere tre petardi nel settore occupato dagli stessi; 2. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; 3. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 25°circa minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere undici petardi nel settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 CATANZARO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 14°circa minuto del primo tempo, lanciato dal settore occupato dagli stessi all’interno del recinto di gioco un fumogeno nell'area circostante il rettangolo di gioco, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.). € 500 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio tra il campo per destinazione e la recinzione del terreno di gioco), all'11°minuto circa del primo tempo, un petardo di notevole potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

€ 500 LUCCHESE per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due cassette di scarico dei wc dei bagni del settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.- obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo di elevata intensità nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze. 149/364 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 TERAMO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino ubicato nel settore occupato dagli stessi, bruciandolo in più punti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2021 E € 500 DI AMMENDA

FACCI MAURO (VITERBESE) per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina, usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, supplemento referto arbitrale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STEFANI DAVID (GROSSETO) per avere, al 42°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica, e protestava nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo loro frasi non rispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.).

FONTANA GAETANO (IMOLESE) per avere, al 5°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto gli rivolgeva una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERRANOVA EMANUELE (BARI) per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)
BUBAS SERGIO NICOLAS (FIDELIS ANDRIA)
ACQUADRO ALBERTO (SIENA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARRIGONI MAROCCO DANIELE (TERAMO) per aver pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava nel corridoio antistante il tunnel d'ingresso al campo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BOVE DAVIDE (AVELLINO)
FORTE FRANCESCO (AVELLINO)
ROTA ARENSI (CARRARESE)
BIONDI KEVIN (CATANIA)
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
BAKAYOKO ABOUBAKAR (PONTEDERA)
CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
FRATINI EMILIANO (GROSSETO)
BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
FAZZI NICOLO’ (ACR MESSINA)
CHIERICO LUCA (OLBIA)
ROMANO ANTONIO (PISTOIESE)
RICCI MANUEL (POTENZA)
SEPE ANTONIO (POTENZA)
SACCANI MATTEO (VIS PESARO)

Sezione: Serie C / Data: Lun 20 dicembre 2021 alle 19:45
Autore: Domenico Brandonisio
vedi letture
Print