Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Palermo, Perugia e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CROTONE per avere un proprio calciatore ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

BARTOLOMEI Paolo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 45° del primo tempo, dopo il provvedimento dell'ammonizione, assunto un comportamento irrispettoso.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAPELLI Daniele (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DERMAKU Kastriot (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARAONI Marco Davide (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NDOJ Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABELLI Stefano (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BRANCA Simone (Cittadella)

DI MARIANO Francesco (Venezia)

LAVERONE Lorenzo (Ascoli)

SABBIONE Alessio (Carpi)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

SCHENETTI Andrea (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

c) DIRIGENTI AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00

BENEDETTI Nicola (Carpi): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMENDA DI € 3.000,00 LEONE Luca (Pescara): per avere, al termine del primo tempo della gara, assunto un atteggiamento irrispettoso contestando platealmente l'operato di un Assistente.

Sezione: Serie B / Data: Mar 13 novembre 2018 alle 17:45
Autore: Domenico Brandonisio
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