Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: " " " N. 44 SERIE BKT Gare del 15-16-17-18 febbraio 2019 – Quinta giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 19 febbraio 2019 Gara Soc. ASCOLI – Soc. SALERNITANA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.37 del 18 febbraio 2019) in merito alla condotta violenta tenuta al 36° del secondo tempo dal calciatore Emanuele Padella (Soc. Ascoli) nei confronti del calciatore Agustin Vuletich (Soc. Salernitana); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Padella, mentre la squadra avversaria effettuava una rimessa laterale, con un gesto repentino del braccio destro, colpiva volontariamente con una gomitata al petto il calciatore Vuletich, provocando la caduta a terra del medesimo; sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver potuto vedere il gesto in questione in quanto avvenuto fuori dal suo campo visivo; visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS; P.Q.M. dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Emanuele Padella (Soc. Ascoli) 

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società Benevento, Lecce e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. 

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. 

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): per comportamento gravemente antisportivo, perché, al 42° del primo tempo, a giuoco fermo, appoggiando la fronte sulla fronte di un calciatore avversario lo spingeva con veemenza.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

BAEZ STABILE Jaime (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAMANTI Alessandro (Livorno): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. FAZZI Nicolo (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. GANZ Simone Andrea (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BALZANO Antonio (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABBIONE Alessio (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

STRIZZOLO Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TORREGROSSA Ernesto (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERRE Valerio (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE PETTINARI

Stefano (Crotone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE OTTAVA SANZIONE

NDOJ Emanuele (Brescia)

SETTEMBRINI Andrea (Cittadella)

SETTIMA SANZIONE ADDAE Bright (Ascoli)

SABELLI Stefano (Brescia)

SESTA SANZIONE BRANCA Simone (Cittadella)

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona)

RICCI Matteo (Spezia)

VIGNALI Luca (Spezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ASENCIO MORAES Raul Jose (Benevento) DRUDI Mirko (Cittadella)

FALLETTI DOS SANTO Cesar Alejandro (Palermo)

GIANNETTI Niccolo (Livorno)

IMPROTA Riccardo (Benevento)

MANCUSO Leonardo (Pescara)

MARRAS Manuel (Pescara)

MINALA Joseph Marie (Salernitana)

PUCINO Raffaele (Salernitana) 

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CARACCIOLO Antonio (Cremonese)

LA MANTIA Andrea (Lecce)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

CHIARETTI COSSENZO Lucas (Foggia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

 

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA

GREGUCCI Angelo Adamo (Salernitana): per avere, al 22° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente l'operato arbitrale con atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

STROPPA Giovanni (Crotone): per avere, al 30° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, criticando duramente l'operato degli Ufficiali di gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FISCHETTI Antonio (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

PINCENTE Luigi (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente. d)

DIRIGENTI AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BINI Alessandro (Livorno): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

DE POLI Andrea (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

MARULLA Kevin (Cosenza): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MARZO 2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00

URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose; recidivo.

Sezione: Serie B / Data: Mar 19 febbraio 2019 alle 17:00 / Fonte: legab.it
Autore: Domenico Brandonisio
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