Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Benevento, Lecce, Livorno e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FALZERANO Marcello (Venezia): per avere, al 22° del primo tempo, calpestato violentemente con i tacchetti la coscia di un calciatore avversario.

FINOTTO Mattia (Cittadella): per avere, al 39° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta manata la schiena di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CAPELLO Alessandro (Padova): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGNELLI Cristian Antonio (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

D'ELIA Salvatore (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FALASCO Nicola (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MANIERO Riccardo (Cosenza): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARTELLA Bruno (Crotone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SABBIONE Alessio (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

LEE Seungwod (Hellas Verona)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)

VIOLA Benito Nicolas (Benevento): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE SETTIMA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BALZANO Antonio (Pescara)

BANDINELLI Filippo (Benevento)

DEL GROSSO Cristiano (Pescara)

SETTEMBRINI Andrea (Cittadella)

Sezione: Serie B / Data: Mar 27 novembre 2018 alle 17:00 / Fonte: legab.it
Autore: Domenico Brandonisio
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