Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2 E 3 APRILE 2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA' AMMENDA € 3000 POTENZA

per avere alcune persone [due quanto alla contestazione sub A) e una decina quanto alla contestazione sub B)] non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell'area spogliatoi, senza averne titolo: A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, unitamente a CAIATA Salvatore, si dirigevano verso di lui in modo minaccioso, lo aggredivano verbalmente, lo insultavano e contestavano il suo operato; e, subito dopo, sempre unitamente a CAIATA Salvatore, inseguivano l'arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuavano a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentavano di avere un contatto fisico con lo stesso; B) tenuto, unitamente a CAIATA Salvatore, una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correvano verso di loro in modo aggressivo, li aggredivano verbalmente e li spintonavano; fra gli altri, spintonavano ripetutamente un dirigente avversario tentando di avere un contatto fisico con lo stesso, senza riuscirvi per l'intervento di tesserati delle due Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutata la gravità delle condotte tenute (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).

€ 800 PRO VERCELLI

per avere alcuni suoi sostenitori presenti nella Tribuna Ovest, al termine della gara, proferito frasi ingiuriose e oltraggiose nei confronti dell'allenatore della squadra ospitata mentre questi stava rilasciando l'intervista televisiva effettuata a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, le circostanze nella quali le frasi sono state proferite e il numero (una quindicina circa) dei tifosi autori della condotta (r.c.c., r.proc.fed.).

€ 500 CATANIA

per avere suoi tesserati non identificati, presenti all'interno dello spogliatoio al termine della gara, danneggiato e smontato accessori vari dei servizi igienici e rovesciato per terra un cestino dei rifiuti dello spogliatoio loro assegnato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il comportamento tenuto dai Collaboratori della 274/685 Società sanzionata per attenuare gli effetti delle condotte sopra descritte (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 500 PONTEDERA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 25°minuto del primo tempo ed al 68°minuto del secondo tempo, due petardi all'interno del settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 300 FERMANA

per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato alcune parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto). € 300 PADOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parte dell'impianto elettrico dei servizi igienici dei bagni della curva riservata ai tifosi ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 300 PERGOLETTESE

per avere alcuni dei suoi sostenitori sistemati in curva, tra il 9° e il 10° minuto del secondo tempo, intonato ripetutamente cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato il numero dei tifosi autori della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 200 GROSSETO

per avere i suoi sostenitori sistemati in curva nord, al 27°minuto del secondo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni calcistiche. Valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 APRILE 2022 ED € 500 DI AMMENDA

LUPI LUCA (VITERBESE)

per avere tenuto, al 35°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI 274/686 INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2022 ED € 500 DI AMMENDA

FALASCA MICHELE (POTENZA)

per avere, al termine della gara, introducendosi nell'area spogliatoi senza averne titolo, tenuto una condotta violenta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, mentre si trovava davanti allo spogliatoio di questi, inveiva al suo indirizzo e sputava verso di lui, senza colpirlo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35, commi 1 e 3, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. arbitrale). INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2022 ED € 1000 DI AMMENDA

CAIATA SALVATORE (POTENZA)

per avere, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell'area spogliatoi senza averne titolo: A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, insieme ad altre due persone non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, si dirigeva verso di lui in modo minaccioso, lo aggrediva verbalmente, lo insultava e contestava il suo operato; e, subito dopo, sempre insieme alle predette persone, inseguiva l'arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuava a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentava di avere un contatto fisico con lo stesso; B) tenuto, insieme ad altre persone (una decina circa), una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correva verso di loro in modo aggressivo, li aggrediva verbalmente e li spintonava; fra gli altri, spintonava il portiere avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate la gravità delle condotte tenute ed il ruolo dirigenziale ricoperto (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 APRILE 2022

MARTONE ANIELLO (IMOLESE)

per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, dopo aver già protestato sul terreno di gioco, lo seguiva fino allo spazio antistante gli spogliatoi e continuava a proferire frasi offensive ed irrispettose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, da una parte, e la sua funzione di dirigente addetto all'arbitro, dall'altra.

COLLABORATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

SPERDUTI PIERLUIGI (GROSSETO)

per avere tenuto, al 27° minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). 274/687 MEDICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

AOLI FEDERICO (SIENA)

per avere tenuto, al 38°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCOLINI MICHELE (ALBINOLEFFE)

per avere tenuto, al 21°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

FONTANA GAETANO (IMOLESE)

per avere tenuto, al termine della gara, una condotta una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto, si avvicinava all’arbitro e all’assistente arbitrale e proferiva frasi offensive ed irrispettose nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR) 

JAVORCIC IVAN (SUDTIROL), DAL CANTO ALESSANDRO (VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRESCO LUIGI (VIRTUS VERONA)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

CARGNELUTTI RICCARDO (POTENZA) per avere, al 50°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava allo stesso pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose. Alla notifica del provvedimento di espulsione applaudiva l’arbitro con fare ironico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione e considerate le parole utilizzate.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 274/688

GASPARETTO DANIELE (LEGNAGO SALUS), ROZZIO PAOLO (REGGIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XVII INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA), ARINI MARIANO (PERGOLETTESE), CIGARINI LUCA (REGGIANA), GAVAZZI FABIO (VIS PESARO),

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA), CAPONI ANDREA (PONTEDERA), CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA), URBINATI GIANLUCA (FERMANA), ANGELI MATTEO (IMOLESE), SILVA JACOPO (RENATE), GELONESE LUCA (VIBONESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FAGGIOLI ALESSANDRO (ANCONA MATELICA), DUTU EDUARD (AQUILA MONTEVARCHI), FERRANI MANUEL (PICERNO), ALBERTINI ALESSANDRO (CATANIA), PACE FEDERICO (CAMPOBASSO), DE WINTER KONI (JUVENTUS U23), MERCADANTE MARIO (MONOPOLI), BUCOLO ROSARIO ALESSAN (POTENZA), LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA), BIANCHIMANO ANDREA (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

IANNONI EDOARDO (ANCONA MATELICA), ROSAIA GIACOMO (CATANIA), FAZZI NICOLO’ (ACR MESSINA), PIACENTINI MATTEO (MODENA), RICCI MANUEL (POTENZA) 274/689

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GERARDI FEDERICO (PICERNO), MARTINO PIETRO (FOGGIA), AJETI ARLIND (PADOVA), BIASCI TOMMASO (CATANZARO), EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (CAMPOBASSO), LIGUORI MICHAEL (CAMPOBASSO), DE RISIO CARLO (PESCARA), FERRARI SIMONE (GIANA ERMINIO), PIROLA DAVIDE (GIANA ERMINIO), CINAGLIA DAVIDE (JUVE STABIA), STOPPA MATTEO (JUVE STABIA), BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS U23), GERLI FABIO (MODENA), PISANO FRANCESCO (OLBIA), ALARI ALBERTO (PERGOLETTESE), GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE), DUMBRAVANU DANIEL (SIENA), PACILLI MARIO (TARANTO), ZULLO WALTER (TARANTO), CHIOSA MARCO (VIRTUS ENTELLA), SOLCIA DANIELE (SEREGNO)

Sezione: Serie C / Data: Lun 04 aprile 2022 alle 20:15
Autore: Domenico Brandonisio
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