GARE DEL 23/ 5/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

BRINDISI FOOTBALL CLUB - AZ PICERNO S.R.L. Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire dalla S.S.D. BRINDISI FC - a seguito di preannuncio tempestivo ma che, tuttavia, non veniva trasmesso al sodalizio avversario - con il quale si deduceva l'irregolarità della gara e se ne chiedeva la ripetizione per presunto errore tecnico dell'arbitro;

- rilevato che il medesimo preannuncio risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno lunedì 24 maggio alle ore 13.10, inutilmente decorso il termine - previsto dal C.U. 189/A sull'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare della fase regolare del campionato Serie D della LND (stagione sportiva 2020/2021) - delle ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolto la gara;

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile il reclamo, poiché tardivo;
2) delibera di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. BRINDISI FC - AZ PICERNO S.r.l. 0 - 1;
3) di addebitare sul conto della S.S.D. BRINDISI FC la tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 BRINDISI FOOTBALL CLUB
Per indebita presenza sulle tribune di numerosi sostenitori (circa 60) in palese violazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 le quali rivolgevano espressioni ingiuriose e triviali all'indirizzo della Terna e degli Organi Federali

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAZZARO MICHELE (BRINDISI FOOTBALL CLUB)
Per avere rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa, allontanato.

Sezione: Brindisi / Data: Mar 25 maggio 2021 alle 11:55
Autore: Davide Abrescia
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