La Corte federale d’appello della FIGC ha reso note le motivazioni circa l'esclusione del Fasano dal campionato di Serie D: respinto, dunque, anche l'ultimo reclamo presentato dalla società biancazzurra, confermando la decisione che aveva già sancito la mancata ammissione alla competizione. Per il club non è stato quindi possibile ribaltare l’esito dei precedenti gradi di giudizio.

Alla base della decisione ci sono le irregolarità riscontrate nella procedura d’iscrizione. In particolare, la Corte ha confermato che la quota d’iscrizione, pari a oltre 23mila euro, non risultava versata entro i termini previsti. Anche la tassa di 500 euro necessaria per presentare il ricorso era stata pagata soltanto il 5 agosto, quando la scadenza era già trascorsa. Per i giudici, la semplice disposizione di un bonifico non dimostra l’avvenuto pagamento se le somme non raggiungono effettivamente il destinatario.

La società aveva attribuito il mancato accredito dei pagamenti ai controlli antiriciclaggio avviati dalla banca sulle somme messe a disposizione dal socio Tiziano Sibilio. La Corte ha però escluso che questa circostanza potesse giustificare il mancato rispetto delle scadenze. Non è stata ritenuta sufficiente neppure la documentazione relativa a una presunta garanzia bancaria, della quale non è stato prodotto un atto originario sottoscritto che consentisse di verificarne con certezza contenuto ed efficacia.

Un secondo punto ha riguardato i compensi dei calciatori Marcello Falzerano e Aniello Salzano. Entrambi avevano disconosciuto le liberatorie presentate dalla società, contestando di averle firmate e segnalando crediti ancora da riscuotere. La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dal Fasano non dimostrasse il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute entro la scadenza del 23 luglio. I successivi accordi di risoluzione dei contratti, sottoscritti a settembre, non sono stati considerati sufficienti a dimostrare l’estinzione degli eventuali debiti pregressi.

Il mancato pagamento della quota d’iscrizione e il versamento tardivo della tassa di ricorso sono stati giudicati comunque decisivi per confermare l’esclusione. La Corte ha respinto il reclamo e disposto la compensazione delle spese del procedimento.

Sezione: Primo piano / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 15:09
Autore: Giacomo Rimo
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