Di seguito elencate, le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 15^giornata del girone C di Serie C:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500 TARANTO
- 1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 2°minuto e all'11°minuto del primo tempo e al 12°minuto del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza all’interno del settore loro riservato;
- 2. per avere i suoi sostenitori intonato, al 17°minuto del primo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
- 3. per avere i suoi sostenitori intonato, al 33°minuto del secondo tempo di gioco per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 45°minuto del secondo tempo, due piccoli petardi nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 BARI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere due petardi di alta potenza nel settore a loro riservato, il primo ad inizio gara ed il secondo al 20°minuto del primo tempo. 115/279 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c., supplemento r.c.c.).

€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, ad inizio gara, un petardo di alta potenza nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 32°minuto del primo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 16°minuto del secondo tempo, un petardo di grosse dimensioni nel settore a loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOTTILI STEFANO (JUVE STABIA) per aver pronunciato, al 93°minuto circa della gara, un’espressione blasfema mentre si trovava all'interno dell'area tecnica ed a seguito di una decisione arbitrale. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TISSONE FERNANDO DAMIAN (PAGANESE) per avere, al 18°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, tirava un calcio all’avversario colpendolo all’altezza della caviglia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato che l’avversario ha potuto riprendere il gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E € 500 DI AMMENDA

D’ANGELO MASSIMO (PICERNO)
1. per doppia ammonizione;
2.per essersi trattenuto, dopo il provvedimento di espulsione e fino all'84°minuto circa, all’interno del recinto di gioco all'uscita del tunnel che conduce agli spogliatoi (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA), GRANATA ANTONIO (TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALOI SALVATORE (AVELLINO), ALLEGRETTO ANDREA (PICERNO), DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO), SABATINO SERGIO (FIDELIS ANDRIA), CARILLO LUIGI (ACR MESSINA), FOFANA LAMINE (ACR MESSINA).

Sezione: Serie C / Data: Mar 23 novembre 2021 alle 17:32
Autore: Vito Salvatore Di Noi
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