Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MATINO EMANUELE (POTENZA) per avere tenuto, al 43° del 1° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una testata all’altezza del mento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte,
le modalità complessive della condotta, il tipo di gesto posto in essere, l’aver attinto l’avversario in una zona delicata del corpo, e la circostanza di avere inferto il colpo a gioco fermo e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CIOTTI PIETRO (VIBONESE) per aver tenuto, al 35° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco e con i tacchetti all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.
ROSAFIO MARCO (REGGIANA) per aver tenuto, al 47° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, con entrambe le gambe sulla tibia dell’avversario e con forza sproporzionata, così mettendone a rischio l’incolumità fisica ma senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.
RICCI MANUEL (POTENZA) per aver tenuto, al 34° del 1° tempo regolamentare, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con forza sproporzionata, con il pallone a distanza di gioco, con la gamba alta all’altezza del costato e con i tacchetti esposti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta ed il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

BUTTARO ALESSIO (PALERMO) per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario contrastandolo, a gioco in svolgimento, con forza sproporzionata e colpendolo alla caviglia con la suola dello scarpino, senza conseguenze fisiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario. 
BANFI STEFANO (PRO PATRIA) per avere tenuto, al 36° del 2 ° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario intervenendo, con il pallone a distanza di gioco, da tergo in gamba tesa sul polpaccio dell’avversario eccedendo nell’uso della forza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1.000 DI AMMENDA

BIANCONI ALESSANDRO (ANCONA MATELICA) per aver tenuto, al 38° del 2° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario
colpendolo con una manata all’altezza del collo a gioco fermo senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S. considerato che non sono derivate conseguenze e il tipo di colpo inferto a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RICCI LUCA (PISTOIESE) per aver tenuto, al 43° del 2° tempo Regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
DI GENNARO RAFFAELE (PESCARA) per aver tenuto, al 16 ° del 1° Tempo regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LORA FILIPPO (LECCO)
ACELLA CHRISTIAN (GIANA ERMINIO)
DIAMBO AMADOU (PESCARA)
SILVESTRI TOMMASO (MODENA)
POLITO VINCENZO (MONTEROSI TUSCIA)
CLEUR GABRIEL ISA (VIRTUS ENTELLA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (POTENZA) per aver pronunciato un ’espressione blasfema al 92°, alzandosi dalla panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.)
BARITTI DAVIDE (PERGOLETTESE) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 35’ del 2° tempo. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CALAPAI LUCA (CATANIA)
ARENA MATTEO (MONOPOLI)
COPPOLA MARIO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)
CAPECE GIORGIO (FERMANA)
YABRE ABDOUL MEYKER (LEGNAGO SALUS)
ILLANES MINUCCI JULIAN (PESCARA)
ROZZIO PAOLO (REGGIANA)
BENASSAI FRANCESCO (TARANTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GASPERI MATTEO (ANCONA MATELICA)
TITO FABIO (AVELLINO)
SCAVONE MANUEL (BARI)
ROSAIA GIACOMO (CATANIA)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)
VALENTINI NAHUEL (PADOVA)
CAPONI ANDREA (PONTEDERA)
ENYAN ELIMELECH KONDU (VIRTUS FRANCAVILLA)
VRDOLJAK MARIO (GROSSETO)
ANGELI MATTEO (IMOLESE)
ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
SOULE MALVANO MATIAS (JUVENTUS U 23)
FRIGERIO MARCO ROMANO (LUCCHESE)
AGBUGUI DARREL EMOSHOGU (MANTOVA)
CARILLO LUIGI (ACR MESSINA)
HAMLILI Z CARIA (MONOPOLI)
ADAMO EMANUELE PIO (MONTEROSI TUSCIA)
DALLOGLIO JACOPO (PALERMO)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
CANCELLOTTI TOMMASO (PESCARA)
GENNARI MATTIA (PISTOIESE)
MARTINA ALESSANDRO (PISTOIESE)
DELLA GIOVANNA FABIO (PRO SESTO)
MASI ALBERTO (PRO VERCELLI)
CONTESSA SERGIO (REGGIANA)
GALAZZI NICOLAS (TRIESTINA)
DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)
MANZI CLAUDIO (TURRIS)
GELONESE LUCA (VIBONESE)
JHERSON VERGARA AMU (VIBONESE)
SORRENTINO LORENZO (VIBONESE)
D AMBROSIO DARIO (VITERBESE)
VAN DER VELDEN JUNIOR WILHELMU (VITERBESE)
CERNIGOI IACOPO (SEREGNO)
GALEOTAFIORE GIOACCHINO (SEREGNO)

AMMENDA
€ 4.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso del 2° tempo (al 16°, al 18°, al 22°, al 31° ed al 48°), all’interno del recinto di gioco, verso il portiere della squadra avversaria e vicino alla porta di gioco, sette bottigliette d’acqua semipiene e con il tappo senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S. considerato che non si sono verificate conseguenze, che la società di casa è intervenuta con il suo SLO per far cessare la condotta e valutate le complessive modalità dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.). 
€ 4.000,00 PESCARA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'ingresso in campo delle squadre, due petardi di enorme potenza all'interno del recinto di gioco, sulla pista, senza creare conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25 C.G.S., considerata l'assenza di conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 2.000,00 GROSSETO per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso all'interno dell'area spogliatoi e dell'area spogliatoi e pronunciato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un calciatore della stessa società Grosseto, venendo allontanato dai Dirigenti di quest'ultima. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il fattivo intervento dei Dirigenti della Società. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 2.000,00 LECCO per avere i suoi sostenitori per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 
1. Al 5' del primo tempo e Al 17'mo del secondo tempo nei confronti della squadra di casa e dei suoi tifosi;
2. dal 37' del secondo tempo sino a fine gara, nei confronti dell'arbitro, dell'Assistente arbitrale, dei componenti la Procura federale, del Commissario di campo e di Istituzioni calcistiche;
3. nel corso del secondo tempo e fino a fine gara nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Lecco giocava in trasferta (r.proc. fed, r.c.c.).
€ 1.000,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Taranto giocava in trasferta (r.proc. fed.).
€ 1.000,00 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori, al minuto 35 del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed. r.c.c.)
€ 1.000,00 VIRTUS FRANCAVILLA per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara ed al termine della stessa, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DEOMA DANIELE (LUCCHESE)
STEFANELLI STEFANO (PISTOIESE)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO) per aver, al 12° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto dopo essere stato ammonito pronunciava frasi irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
CAU ROBERTO (SEREGNO) per avere, al 7° del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro e ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale in quanto, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei confronti del primo e offensive nei confronti della terna arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alle parole utilizzate (r. IV uff.).

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANEO BRUNO (TURRIS) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 18 del 1 tempo. Sanzione in applicazione dell’art 37 C.G.S. (r.proc. fed.).

AMMENDA EURO 1.000,00
BALDINI FRANCESCO (CATANIA) per avere, al termine del primo tempo, fornito verbalmente dagli spalti indicazioni ad alcuni suoi calciatori nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti.

Sezione: Serie C / Data: Mar 05 ottobre 2021 alle 20:15 / Fonte: lega-pro.com
Autore: Domenico Brandonisio
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