Novità a livello societario in casa Foggia. La Procura Federale della Figc, infatti, ha definito il procedimento relativo alla mancata presentazione nei termini previsti della documentazione finanziaria richiesta in occasione del passaggio di proprietà del club rossonero, avvenuto negli scorsi mesi.
Il procedimento è terminato attraverso un accordo di patteggiamento, con la conversione dei periodi di inibizione nelle seguenti sanzioni pecuniarie: 1.500 euro per Gennaro Casillo, Antonio e Giuseppe De Vitto, 750 euro per Giuseppe Martino. A queste, si aggiungono anche 3.000 euro di ammenda alla società del Foggia.

Questo il comunicato ufficiale della Figc:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 156 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio DE VITTO, Gennaro CASILLO, Giuseppe DE VITTO, Giuseppe MARTINO e della società CALCIO FOGGIA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

– Antonio DE VITTO, Gennaro CASILLO e Giuseppe DE VITTO (soci/amministratori della Foggia Sport s.r.l.): «in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente il 25/02/2026) ex art. 20-bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla cessione del 100% del capitale sociale della società sportiva FOGGIA CALCIO 1920 S.R.L. […] la documentazione completa attestante la sua solidità finanziaria; infatti, la Commissione […] ha richiesto alla società sportiva di produrre ulteriore documentazione […] a tale richiesta, in data 8 aprile 2026 la società ha fornito riscontro trasmettendo la documentazione ritenuta dalla Commissione sostanzialmente idonea a comprovare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria»;

– Gennaro CASILLO e Giuseppe MARTINO (nelle rispettive qualità per Calcio Foggia 1920 s.r.l.): «per aver omesso di vigilare […] affinché venisse prodotta alla C.O.S. […] la documentazione completa attestante la loro la solidità finanziaria»;

– CALCIO FOGGIA 1920: «per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva»;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva […] si rende noto l’accordo come sopra menzionato:

* «30 (trenta) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell’interessato in sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00) at tasso di conversione di € 50,00 al giorno per il Sig. Antonio DE VITTO»;
 * «30 (trenta) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell’interessato in sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al tasso di conversione di € 50,00 al giorno per il Sig. Gennaro CASILLO»;
 * «30 (trenta) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell’interessato in sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al tasso di conversione di € 50,00 al giorno per il Sig. Giuseppe DE VITTO»;
 * «15 (quindici) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell’interessato in sanzione pecuniaria di € 750,00 (settecentocinquanta/00) al tasso di conversione di € 50,00 al giorno per il Sig. Giuseppe MARTINO»;
 * «€ 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920».

Sezione: Primo piano / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 13:15
Autore: Leonardo Custodero
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