Di seguito elencate, le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla disputa dell’ottava giornata del girone C di Serie C.

AMMENDE SOCIETÀ

€ 3.000,00 TARANTO
1. per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 15° ed al 30° minuto del 1° tempo (r. proc. fed., r.c.c.); 2. per avere lasciato, dal momento del fischio di inizio della gara e per cinque minuti circa, due porticine che immettono sulla gradinata ubicata di fronte alla tribuna aperte e senza la presenza di steward (r.c.c.); Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti e l'intervento quasi immediato da parte della dirigenza del Taranto per ovviare alla mancanza sub b).

€ 1.000,00 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi sostenitori, alla fine del primo tempo, rimosso dal vano bagno del loro settore una porta (risultata prima dell'inizio della gara regolarmente installata), rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che la Società FIDELIS ANDRIA giocava fuori casa. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1.000,00 VIBONESE per avere, per il tramite di un suo tesserato non identificato, richiesto che venisse fatta entrare una persona, non appartenente al gruppo squadre, per consentire la consegna di generi di ristoro in favore della VIBONESE stessa, in violazione delle disposizioni impartite al servizio di sicurezza dalla Società ospitante. Così determinando un parapiglia provocato da frasi pronunciate dalla persona sopra indicata, successivamente allontanata dalle Forze di Polizia, previa relativa identificazione. Previa trasmissione del rapporto del Commissario di campo, riserva alla Procura federale ogni eventuale valutazione in ordine alla circostanza che il predetto non portava mascherina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 OTTOBRE 2021 E AMMENDA € 500

ALOISI TOMMASO (AVELLINO) per avere tenuto, al termine del 1° tempo regolamentare, durante il rientro negli spogliatoi, un comportamento non corretto nei confronti di un dirigente della società avversaria, venendo a stretto contatto con lui, offendendolo (in modo reciproco) e rendendo così necessario l'intervento dei componenti delle panchine al fine di separare i due dirigenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere tenuto, al termine del 1° tempo regolamentare, durante il rientro negli spogliatoi, un comportamento non corretto nei confronti di un dirigente della società avversaria, venendo a stretto contatto con lui, offendendolo (in modo reciproco) e rendendo così necessario l'intervento dei componenti delle panchine al fine di separare i due dirigenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS) per aver tenuto, al 20° del 2° tempo Regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)

Sezione: Serie C / Data: Mar 12 ottobre 2021 alle 17:45
Autore: Vito Salvatore Di Noi
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