Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo di Serie C dopo il quinto turno di campionato:

SOCIETA'
AMMENDA
€ 4.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per 
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il settore riservato ai 
tifosi ospitati e senza causare danni;
1. al 1° minuto del II tempo, una pietra ed una bottiglietta di acqua;
2. al 19° minuto del II tempo una pietra, alcune bottigliette di acqua e altri 
oggetti.
Per avere i suoi sostenitori intonato al 7° minuto del primo tempo ed al 27° 
minuto del secondo tempo cori offensivi, denigratori e insultanti per motivi di 
origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, considerati quanto posto in essere dalla Società 
Foggia per far cessare i comportamenti dei suoi sostenitori e le modalità 
complessive delle condotte, misura della sanzione in applicazione degli artt. 
13. comma 2, e 25, comma 3, 26 C.G.S e 29, commi 1 e 2, lett. d) (r. proc. fed, 
r. c.c.). 
Per quanto attiene alle lesioni riportate da due Steward del servizio 
organizzato dalla Società ospitata e da un Sottufficiale dei Carabinieri, manda 
alla Procura Federale di effettuare ulteriori indagini al fine di acquisire 
elementi più circostanziati sull'entità delle lesioni e sulle modalità e 
provenienza dei lanci che hanno causato le medesime e su quanto altro utile 
ai fini del decidere. Accertamenti da espletare e da trasmettere a questo 
Ufficio entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del 
presente comunicato.
€ 2.000,00 CAMPOBASSO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti 
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del 
recinto di gioco due bottigliette d’acqua semipiene senza colpire alcuno. 
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, 
misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. 
proc. fed, r. c.c.). 
€ 1.500,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori, al 5' ed al 6' minuto del primo tempo, 
intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'ordine. 
Ritenuta la continuazione, considerate le modalità complessive delle condotte 
misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, 
C.G.S. (r.proc. fed.)
€ 1.000,00 JUVE STABIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti 
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver esploso prima dell'inizio 
della gara, all'interno del loro settore due petardi senza colpire alcuno. 
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta, 
misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S (r. 
proc. fed, r.c.c.). 
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI CECCO DOMENICO (FIDELIS ANDRIA) 
per aver, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, 
effettuando gesti plateali in segno di dissenso verso una sua decisione. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate 
le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
SCAZZOLA CRISTIANO (PIACENZA) 
per avere tenuto un comportamento non corretto per avere, al 1° minuto di recupero circa del II 
tempo, lanciato in campo un oggetto successivamente recuperato da un componente della sua 
panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità 
complessive della condotta. (r.proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BIANCO RAFFAELE (BARI)
per avere tenuto, al 47° circa del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore 
avversario colpendolo, a gioco fermo, prima della battuta di un calcio d’angolo, con una gomitata al 
volto. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo 
di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta. 
PARISI TINO (PIACENZA)
per avere tenuto, al 39° del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario 
colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza di gioco, con una gomitata al volto. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo 
di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta. 
 
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAUDICE LUCA (MANTOVA)

per avere tenuto, al 12° del II tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario 
colpendolo, durante un’azione di gioco con i tacchetti sulla parte alta della caviglia. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del 
tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta. 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00
ADORANTE ANDREA (A.C.R. MESSINA)
per aver tenuto, al 24° circa del II tempo, una condotta violenta nei confronti di calciatore avversario, 
dopo l'interruzione del gioco, colpiva senza particolare violenza il calciatore avversario all'altezza del 
polpaccio, tirandogli un calcio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, 
considerate le modalità della condotta e l'intensità del colpo inferto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARCHI PAOLO (PIACENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO)
CARMINATI MARCO (GIANA ERMINIO)
ARENA MATTEO (MONOPOLI)

Sezione: Serie C / Data: Lun 27 settembre 2021 alle 20:49 / Fonte: lega-pro.com
Autore: Domenico Brandonisio
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