Niente da fare per il Bitonto. Il ricorso presentato dal club neroverde contro il Picerno è stato infatti respinto. Questa la nota ufficiale del giudice sportivo di Serie D.

LA NOTA UFFICIALE 

Il giudice Sportivo, 
- letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio gara, dalla 
società BITONTO CALCIO S.R.L. all'Arbitro, con il quale si chiede che venga inflitta all’AZ PICERNO S.R.L. la punizione della perdita 
della gara in esame, ovvero, in via subordinata, disporre la ripetizione della gara, per violazione della Regola n.1, comma 10 del 
Regolamento del Giuoco del Calcio, relativa alla larghezza delle porte del terreno di gioco A.Mancinelli località Santa Venere di Tito 
(PZ), determinando l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe; 
- lette le controdeduzioni inviate dall'AZ PICERNO S.R.L., con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto "pretestuoso e infondato 
in fatto e in diritto", e la condanna della ricorrente alle spese di lite;

rilevato che, secondo la ricostruzione della reclamante l'irregolarità andrebbe individuata nell'eccedenza di 2 cm della larghezza delle 
porte, che misurano 734 cm in luogo dei 732 cm previsti dalla Regola n.1, comma 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- atteso che la medesima Regola 1, prevede altresì, a pagina 13 che "Per le misure delle porte, nelle gare della LND, della DCF e del 
SGS è tollerata una differenza di 2 cm in eccesso o in difetto, in deroga alla normativa internazionale";
- rilevato, peraltro, come il supplemento di rapporto depositato dall'Arbitro unitamente al referto di gara è inequivoco nell’affermare 
che il Direttore di gara ha: "provveduto, alla presenza di entrambi i dirigenti accompagnatori delle società, alle misurazioni richieste, 
risultate regolari e trascritte sulla riserva allegata". 
P.Q.M.
Delibera: 
1) di respingere il reclamo; 
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore dell'AZ PICERNO S.r.l.; 
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del BITONTO CALCIO S.R.L.; 
4) di condannare il BITONTO CALCIO S.R.L. al pagamento delle spese in favore dell’AZ PICERNO S.R.L., per un importo pari ad 
euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.

Contemporaneamente, ecco il reclamo della Team Altamura per la gara di ieri. Per i murgiani è il secondo caso dopo il Lavello. 

LA NOTA UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO 

PREANNUNCIO DI RECLAMO 
gara del 28/ 4/2021 BITONTO CALCIO S.R.L. - TEAM ALTAMURA 
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. TEAM ALTAMURA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva 
decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto 
in atti.

Sezione: BITONTO / Data: Gio 29 aprile 2021 alle 17:21
Autore: Domenico Brandonisio
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