SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 TARANTO per avere i suoi sostenitori presenti:
1. nel settore curva nord - anello superiore - e gradinata est, intonato, rispettivamente all'8° minuto circa del primo tempo e al 40° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2. nel settore curva nord - anello superiore - al 15° minuto circa del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari. 27/70 B) per avere, sul risultato in favore di 2-1, negli ultimi dieci minuti della gara, omesso di assicurare la presenza di un adeguato numero di raccattapalle e di palloni, così ritardando la ripresa di giuoco e costringendo i calciatori avversari a recuperare personalmente i palloni; C) per avere, al termine della gara, una persona non identificata, ma riferibile alla Società per avere svolto le funzioni di raccattapalle, rivolto un gesto oltraggioso ai tifosi avversari presenti nel settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e, quanto ai fatti sub A), i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 1000 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all'11° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco;
2. al 29° minuto del secondo tempo, un bengala sul terreno di gioco, in prossimità della porta occupata dal portiere della Squadra avversaria, senza colpire alcuno e costringendo l'arbitro ad interrompere l'incontro per permettere ai VV.F.F. di rimuovere il materiale pirotecnico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 16° minuto circa, reiterati cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 300 CROTONE per avere i suoi sostenitori, al 27° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA LERDA FRANCO (CROTONE) 1 - al minuto 6° minuto del primo tempo due espressioni blasfeme in un unico contesto, mentre si trovava nei pressi dell’area tecnica; 2 - al minuto 22° minuto del primo tempo un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA FILI' GIUSEPPE (ACR MESSINA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOUNAS DIMITROS (CATANZARO) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 95° minuto circa, mentre si trovava in prossimità della panchina dove si trovava dopo essere stato sostituito. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

Sezione: Primo piano / Data: Mar 20 settembre 2022 alle 15:45
Autore: Vito Salvatore Di Noi
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