Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 27 e 28 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'
AMMENDA
€ 3000 MONOPOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal Settore Ospiti: 1. al 15°, 30° e 46° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco quattro fumogeni, provocando, in tutte le predette circostanze, la bruciatura del manto erboso; i predetti lanci hanno ritardato la ripresa del gioco di circa 1 minuto ciascuno nel primo tempo e di 30 secondi nel secondo tempo; 2. nel corso della gara dodici bicchieri in plastica da ½ litro semipieni e una bottiglietta da ½ litro semipiena d’acqua all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 9° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una parte di un seggiolino in plastica divelto dagli spalti, senza conseguenze; 4. al 15° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un tappo in plastica, senza conseguenze; 5. al fischio finale del primo tempo, all’interno del terreno di gioco, una parte in ferro divelta precedentemente della recinzione del Settore loro riservato, senza conseguenze; 6. al termine della gara, all’interno del terreno di gioco, una mazza in plastica con l’estremità ricoperta da nastro aderente di color nero utilizzata per battere il tamburo, senza conseguenze; 7. al 31° minuto del secondo tempo, per aver dato fuoco ad una felpa di colore azzurro riportante il logo della società Virtus Francavilla per poi lanciarla, al termine della gara, all’interno del terreno di gioco; B) per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti: 1. nell’avere danneggiato quattro seggiolini e bruciato un seggiolino all'interno del Settore loro riservato; 2. nell’avere danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 2000 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).
€ 1000 POTENZA 211/640 A) per avere, al 1° minuto della gara, circa duecento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari; B) per avere, al termine della gara, circa cento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 400 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1. prima della ripresa della gara, mentre le squadre raggiungevano il terreno di gioco, una bottiglia d’acqua semipiena, priva di tappo; 2. al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d’acqua semipiena, con tappo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord Franco Mancini, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua in plastica da 0,50 cl mezza vuota, senza recare nessun danno a cose e a persone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023 
GIOVE GIUSEPPE (TARANTO) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione colpendo con un pugno la panchina e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, ripetendola per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. IV Ufficiale). 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con il braccio al collo facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
STARITA ERNESTO (MONOPOLI)
 

Sezione: Primo piano / Data: Mer 29 marzo 2023 alle 09:00
Autore: Christian Cesario / Twitter: @otherside1993
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