Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 27 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società FOGGIA e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA ANCONA – AREZZO DEL 26.10.2023

Il Giudice Sportivo, con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti la Procura Federale e dal Commissario di campo relative alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi, con riferimento alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della Società Arezzo presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato Curva Sud, invita la Procura Federale, nel più breve tempo possibile, a specificare meglio l’informazione acquisita e ad indicare la relativa fonte.

SOCIETA'
AMMENDA € 600,00

FOGGIA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, dal 5° al 6° minuto del primo tempo, intonato per nove volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, dal 23° al 24° minuto del secondo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PESARESI EMANUELE (RECANATESE)

A) per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco per discutere con un calciatore della squadra avversaria;
B) per avere, a seguito del provvedimento di espulsione, proferito un’espressione blasfema, ripetuta per tre volte, all’indirizzo del calciatore della squadra avversaria con il quale aveva avuto l’alterco. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

AMADIO STEFANO (PINETO)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, correva verso quest’ultimo con aria minacciosa e, avvicinatosi a brevissima distanza al predetto, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti, contestando il suo operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE ANGELIS PAOLO (BRINDISI)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PLESCIA VINCENZO (ACR MESSINA)
BENASSAI FRANCESCO (LUCCHESE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
VELTRI ANGELO (RECANATESE)
TROIANO LUCA (SESTRI LEVANTE)

Sezione: Serie C / Data: Sab 28 ottobre 2023 alle 11:00
Autore: Domenico Brandonisio
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