Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DELL’11 E 12 SETTEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTALTO ADRIANO (REGGIANA) per aver, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una gomitata sulla parte posteriore della testa in azione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA) per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COCCOLO LUCA (CESENA)
SOMMA MARCO (PONTEDERA)
TONUCCI DENIS (JUVE STABIA)
CARISSONI LORENZO (LATINA)
TANASA ANDREI (RIMINI)
MARZIERLI EDOARDO (S. DONATO TAVARNELLE)
GHAZOINI AMINE (VIS PESARO)
RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del campionato i sostenitori della Società TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2.000,00 RIMINI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1 - fatto esplodere due petardi di forte intensità nel settore Curva ai minuti 7° e 85°; 2 - fatto esplodere tre bombe carta nel settore Curva, di cui una all'ingresso in campo delle squadre e due al minuto 87°; 3 - acceso e lanciato nel recinto di gioco (sulla pista) 2 bengala al minuto 87°. B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva, intonato cori oltraggiosi e incitanti alla violenza nei confronti della Città della tifoseria ospite, dal 90° al 96° minuto circa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1.500,00 TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, a gara finita, al rientro negli spogliatoi dei calciatori ospiti, lanciato tre bottigliette d'acqua con tappo semipiene, in direzione dei calciatori suddetti, senza colpire alcuno. B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato: 1 - all'inizio della gara ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite; 2 - cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine all'11° minuto circa del primo tempo, per tre volte; 3 - cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 12° minuto circa del primo tempo, per tre volte, ed al 14° minuto circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall'art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 CATANZARO per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva sud ospiti, intonato, al 18° ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 ALESSANDRIA per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore Gradinata Nord, al 34° minuto circa del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Misura attenuata della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e le misure di prevenzione predisposte ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 200 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore curva loro riservato, nel secondo tempo di gioco, tra il minuto 43° e il minuto 45°, intonato per due volte e per circa 40 secondi in ciascuna di dette occasioni, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 200 ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2022

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE) per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro, in particolare: dopo essere stato espulso, protestando platealmente nei confronti di una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di gioco, avvicinandosi all’arbitro con fare minaccioso e aggressivo e costringendolo ad indietreggiare per evitare lo scontro fisico; al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, continuando a manifestare il proprio dissenso verso la squadra arbitrale e urlando ripetutamente ad alta voce. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. proc. fed., r.c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2022

GUIDI ENRICO (FERMANA) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti di un componente della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo ricoperto nell'occasione dal signor GUIDI (r.IV ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 SETTEMBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA

LUPI LUCA (VITERBESE) per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e si avvicinava all’assistente arbitrale per dissentire nei confronti di una sua decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

STEFANO STEFANELLI (CESENA) per aver, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

PICENTE LUIGI (OLBIA) per aver, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

SANSONETTI MARCO (AQUILA MONTEVARCHI) per avere, al 33°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SIMONE DOMENICO (GUBBIO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti di un componente della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale)

LELLI NICO (SIENA) per avere, al 42°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TOSCANO DOMENICO (CESENA)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAVID SASSARINI (VIS PESARO) per avere diretto durante l'incontro la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, in particolare dalla finestra dell'area adibita ad ospitalità, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc.fed., r.c.c.).

Sezione: Serie C / Data: Lun 12 settembre 2022 alle 22:38
Autore: Domenico Brandonisio
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