Il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso del Taranto per la sfida con la Gelbison, disputatasi lo scorso 29 gennaio allo Iacovone. Di seguito il dispositivo integrale e le motivazioni.
GARA TARANTO – GELBISON DEL 29 GENNAIO 2023
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi,
letto il ricorso presentato a mezzo posta certificata in data 30.01.2023 dalla società TARANTO, inerente alla asserita irregolarità della gara TARANTO - GELBISON del 29.01.2023;
acquisito supplemento di referto dell'Arbitro sulle circostanze richieste;
letta la memoria redatta nell'interesse della Società GELBISON depositata in data 6.02.2023 e i relativi allegati;
vista la memoria di replica depositata nell'interesse della società TARANTO;
OSSERVA QUANTO SEGUE
La Società TARANTO ha presentato il ricorso in oggetto chiedendo la mancata omologazione del risultato determinato sul campo e la conseguente sconfitta a tavolino per 0-3 della Società GELBISON nella gara in oggetto, a causa della asserita irregolare posizione di un tesserato della Società ospitata in relazione alla mancata rituale identificazione dello stesso.
In occasione della gara in oggetto la società Taranto ha presentato riserva scritta in ordine alla posizione di un tesserato del Taranto, in particolare del calciatore Tumminello Marco che era sprovvisto di regolare documento di riconoscimento.
Successivamente, il 30 gennaio 2023, la medesima Società ha presentato il ricorso in oggetto, formulando le richieste sopra indicate, assumendo la irregolarità della gara a causa della identificazione del calciatore summenzionato avvenuta in contrasto con la regola tre del Regolamento Del Gioco Del Calcio.
Questo Giudice ha chiesto un supplemento di referto all’Arbitro della gara, relativamente alla identificazione del tesserato in questione e alla conoscenza personale del medesimo da parte del Direttore di gara. È stato conseguentemente acquisito il supplemento di cui sopra.
La società GELBISON ha depositato memoria deducendo in rito la inammissibilità o improcedibilità del ricorso per il mancato rituale deposito del preannuncio di reclamo e per l’omessa notifica dello stesso.
Nel merito ha dedotto la infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: la sufficienza dei documenti presentati; la certezza di identità del tesserato in questione; la conoscibilità dello stesso per la sua notorietà, derivante dalla sua carriera professionale; la mancata violazione dell’articolo 71 delle NOIF; l’intervenuta autorizzazione da parte dell’arbitro alla partecipazione alla gara; l’applicazione delle regole previste dal Regolamento Del Gioco del Calcio, in particolare della regola numero tre, in conformità alle previsioni della guida pratica e della casistica ivi prevista.
Deduceva, in via gradata, che, anche ove si dovesse ritenere integrata una mera irregolarità formale nella identificazione del calciatore, l’articolo 10, comma 8, CGS dispone espressamente che la
mancata regolare identificazione di un calciatore non comporta la sconfitta della società interessata qualora l’identità del calciatore stessa sia confermata in giudizio.
Ha concluso, quindi, per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e, in via gradata, per il rigetto nel merito.
La Società TARANTO, con memoria di replica ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dalla società resistente, assumendo la ritualità nel ricorso presentato ed insistendo sulla irregolare identificazione del calciatore e sulla consequenziale sua posizione irregolare, con l’applicazione della sanzione della sconfitta a tavolino.
*********
Questo Giudice, quanto alle questioni procedurali sollevate dalla resistente, ritiene che non sussista alcuna violazione delle regole di rito e che, conseguentemente, non ricorra alcun profilo di
inammissibilità o di improcedibilità.
In via preliminare, va rilevato che, nel caso di specie, la normativa non richiede la presentazione di una riserva scritta nel corso o in occasione della gara, atteso che tale atto presupposto viene previsto soltanto con riferimento alle irregolarità disciplinate dall’articolo 65, lettera c), CGS. Ne discende la irrilevanza nella fattispecie in esame che non attiene alla regolarità del campo di gioco bensì alla posizione irregolare di un calciatore, disciplinata dalla lettera d) della medesima disposizione sopra richiamata.
Ciò premesso, la dedotta mancata presentazione di un preannuncio di reclamo da parte della società Taranto non comporta alcuna violazione procedimentale.
In proposito va osservato, infatti, che la presentazione del preannuncio non rappresenta una attività preliminare necessaria, in quanto la presentazione diretta del ricorso, non preceduta dal preannuncio, non viola alcuna disposizione positiva. Ad avviso di questo Giudice, la presentazione del preannuncio rappresenta una mera facoltà della Società ricorrente ed il suo mancato esercizio non rende irrituale la presentazione diretta del ricorso. Peraltro, nel caso di specie, il deposito del ricorso è avvenuto negli stessi termini cronologici nei quali sarebbe dovuto intervenire l’eventuale preannuncio.
Una differente conclusione non trova riscontro, come già evidenziato, in alcuna disposizione positiva del codice di giustizia. Inoltre, anche sotto il profilo teleologico, va sottolineato che la presentazione diretta del ricorso non lede alcuna contrapposta posizione della società resistente, in capo alla quale permangono tutte le medesime facoltà previste qualora venga presentato il preannuncio di reclamo. In definitiva, la presentazione diretta del ricorso non solo non è contraria ad alcuna specifica disposizione ma, in concreto, non comporta alcuna lesione dei diritti di difesa attribuiti nel procedimento in oggetto.
Infine, in concreto, si deve ritenere che l'atto oggetto di eccezione, abbia raggiunto il suo scopo, in quanto la Società resistente ha preso piena contezza dei termini della questione ed ha avuto la possibilità di esercitare le sue facoltà ed i suoi diritti di difesa nei termini previsti, senza alcuna compressione.
Ne consegue che, sia per motivi di natura positiva, derivante dall’esame letterale delle norme rilevanti, sia per motivi di natura teleologica, l’eccezione di improcedibilità o di inammissibilità del ricorso si deve ritenere infondata e va pertanto rigettata.
Nel merito, viceversa, il ricorso presentato dalla società Taranto si deve ritenere privo di fondamento in relazione alle richieste formulate e va, quindi, rigettato per quanto di ragione.
La procedura di identificazione osservata in concreto relativamente al calciatore della società GELBISON, TUMMINELLO, non rientra fra quelle espressamente previste dall’articolo 71 delle NOIF. Questa disposizione, infatti, non prevede la identificazione mediante una fotocopia non autenticata nelle forme ivi previste, come avvenuto nel caso di specie, atteso che la veridicità della fotocopia del documento è stata attestata con una dichiarazione del dirigente e del calciatore della società interessata.
Tuttavia, anche alla luce del supplemento di referto dell’Arbitro acquisito agli atti, va sottolineato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi sulla identità del calciatore in oggetto. Invero, l’arbitro ha dichiarato che, pur non ricorrendo una conoscenza personale del calciatore, lo stesso era conosciuto per la sua carriera sportiva e per essere stato esaminato in occasione della preparazione precedente alla gara. D’altra parte, non può sottacersi che la stessa Società ricorrente non ha mai espressamente posto in dubbio la reale identità del calciatore che ha preso parte alla gara.
Ne consegue, pertanto, che, in disparte alla mancata previsione normativa delle modalità di identificazione osservate, nell’ipotesi esaminata, non sussistono dubbi sulla identità del tesserato che ha disputato la gara.
Ne discende, dunque, che, come dedotto dalla Resistente, deve trovare applicazione la regola di giudizio di cui al comma 8 dell’articolo 10 CGS che prevede espressamente che “non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l’identità del calciatore, in relazione all’articolo 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all’arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti”.
Questo giudice ritiene che la norma sopra richiamata testualmente disciplini in modo specifico il caso che si è verificato nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, con la conseguente conclusione che la richiesta di declaratoria della sconfitta a tavolino della Società GELBISON si appalesa destituita di fondamento.
Rimane soltanto da verificare se la procedura di identificazione seguita dalla Società medesima si debba ritenere conforme alla normativa vigente.
Invero, le disposizioni richiamate dalla Resistente, in particolare la regola 3 del Regolamento Del Gioco Del Calcio, non appaiono pienamente applicabili al caso di specie.
Infatti, le Decisioni Ufficiali FIGC nel paragrafo "Adempimenti preliminari alla gara" al punto 5) prevedono che "Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la Società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.", Ancora, nel Paragrafo "Identificazione dei calciatori", al punto 1) prevedono che "L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, e di consentire la loro partecipazione alla gara deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal SGS, dalla DCF e dai Comitati.".
Infine, la Guida Pratica AIA al punto 3 prevede che "Un calciatore privo di tessera federale o di un qualsiasi documento di riconoscimento, chiede di partecipare alla gara rilasciando all’arbitro una dichiarazione circa la propria identità. Come dovrà regolarsi l’arbitro? Prima di consentire la presenza dei calciatori nel recinto di gioco, l’arbitro deve procedere ad identificarli secondo la procedura indicata nelle Decisioni Ufficiali FIGC. Fatto salvo il caso di conoscenza personale del calciatore da parte dell’arbitro, quest’ultimo non gli consentirà di partecipare alla gara se privo di tessera federale o idoneo documento di riconoscimento".
Dall’esame delle disposizioni sopra riportate testualmente emerge che il primo caso non è perfettamente sovrapponibile alla situazione occorsa nella specie, in cui non veniva in rilievo il tesseramento o meno del calciatore ma, esclusivamente, la sufficienza della documentazione prodotta.
Pertanto, ferma rimanendo l’applicabilità della regola di giudizio prevista dall’articolo 10 CGS citato, la identificazione come operata non appare pienamente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Ne consegue, secondo questo Giudicante, una responsabilità della società, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 citato. Tale responsabilità va sanzionata con la comminazione di un’ammenda nella misura di seguito indicata, che appare congrua a quanto posto in essere.
Per questi motivi Il Giudice Sportivo, respinge per quanto di ragione il ricorso come sopra proposto dalla società TARANTO e conseguentemente omologa il risultato della gara del 29.01.2023
TARANTO GELBISON 0-0
Accertata la responsabilità della Società GELBISON in merito alla modalità di identificazione del suo tesserato, commina a suo carico l'ammenda di euro 1000.
Autore: Christian Cesario / Twitter: @otherside1993
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