Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso della FIGC contro l'Audace Cerignola, in merito al ripescaggio degli ofantini in Serie C: "improcedibile - commenta il TAR - per sopravvenuto difetto di interesse".

Di seguito è riportata la sentenza del Tribunale Amministrativo.

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10606 del 2019, proposto da
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

S.S. Audace Cerignola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, Rosario Marino e Rosa Mennuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Astolfo Di Amato, Giorgio Pierantoni, Federica Fucito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport, sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 56/2019 e n. 64/2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.S. Audace Cerignola S.r.l., della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e del CONI;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

a) con il presente ricorso la F.I.G.C. ha chiesto l’annullamento:

- della decisione del Collegio di Garanzia n. 56 del 24 luglio 2019, con la quale è stato accolto il ricorso della società Audace Cerignola “con annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrente S.S. Audace Cerignola S.R.L. è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, ferma restando la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a), Titolo II, del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”;

- della decisione del Collegio di Garanzia n. 64 del 5 agosto 2019 con la quale è stato nuovamente accolto il ricorso della società Audace Cerignola avverso il provvedimento (C.U. n. 37/A del 25 luglio 2019) con cui la FIGC, deliberava “di respingere la domanda di integrazione dell’organico al Campionato di Serie C 2019/2020 proposta dalla Società Audace Cerignola S.r.l.” sul presupposto che “a seguito del sopralluogo effettuato dalla Lega Pro in data 24 luglio 2019 presso lo stadio Monterisi di Cerignola, come comunicato alla FIGC con la nota di pari data a firma del Presidente della Lega Pro, la “verifica dell’attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco” ha avuto esito negativo”;

b) all’esito della camera di consiglio del 9 settembre 2019 è stata accolta la domanda cautelare proposta con conseguente sospensione dell’efficacia delle gravate decisioni;

c) in data 25 gennaio 2020, la controinteressata società Audace Cerignola ha depositato in atti dichiarazione con la quale il legale rappresentante ha rinunciato agli effetti, in proprio favore, delle gravate decisioni sopra richiamate;

d) alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2020, parte ricorrente, preso atto della rinuncia agli effetti delle decisioni del Collegio di Garanzia da parte della società Audace Cerignola, ha dichiarato a verbale di rinunciare alle spese di lite;

Ritenuto, pertanto, essendo venuto meno l’interesse al ricorso da parte della ricorrente F.I.G.C., di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.;

Ritenuto, infine, stante la concorde volontà manifestata dalle parti in causa, ricorrere giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore".

Sezione: Cerignola / Data: Sab 16 maggio 2020 alle 16:30
Autore: Francesco Ippolito / Twitter: @fraccio
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